Pronuncia 399/1998

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 160 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria, iscritta al n. 526 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 160 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Mezzanotte Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Carlo Mezzanotte

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 399/98. PROCESSO PENALE - IRREPERIBILITA' DELL'IMPUTATO - NOTIFICAZIONI - ESECUZIONE MEDIANTE CONSEGNA DI COPIA AL DIFENSORE - LAMENTATA POSSIBILITA' DI INSTAURAZIONE E DI DEFINIZIONE DI UN PROCESSO PENALE NEI CONFRONTI DI UN SOGGETTO NON INFORMATO DELLA PENDENZA DI UN GIUDIZIO A SUO CARICO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 10 E 24 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 Cost. - degli artt. 159 e 160 cod. proc. pen., i quali, prevedendo che in caso di irreperibilita' dell'imputato le notificazioni siano eseguite mediante consegna di copia al difensore, consentirebbero l'instaurazione e la definizione di un processo penale nei confronti di un soggetto che non avrebbe avuto notizia del giudizio a suo carico. Invero - posto che, di fronte al tema della conoscenza del processo da parte dell'imputato, la scelta del legislatore e' stata di muoversi lungo due direttrici convergenti: da un lato l'introduzione di molteplici previsioni volte a far si' che la conoscenza del processo sia sicura ed incontrovertibile; dall'altro, per le ipotesi estreme in cui, nonostante l'impiego dei mezzi apprestati, non sia stato possibile assicurare preventivamente tale conoscenza, l'allestimento dei rimedi successivi intesi comunque alla salvaguardia della posizione dell'imputato e del suo diritto di difendersi -, la previsione del rito degli irreperibili costituisce parte integrante di quella complessa scelta legislativa, alla quale non possono essere contrapposte, in sede di sindacato di legittimita' costituzionale, valutazioni che assumerebbero il carattere di un giudizio di opportunita'. Appare infatti evidente che la soluzione radicale prospettata dal giudice rimettente sia tesa a sostituire al sistema prescelto dal legislatore un sistema diverso <<nel quale il principio della conoscenza del processo si realizzasse, per intero e senza alcuna eccezione, preventivamente in modo che non vi fosse necessita' di introdurre strumenti riparatori>>; ma, cosi' operando, si oltrepasserebbero i confini di una accezione, anche la piu' espansiva, del ruolo della giustizia costituzionale, <<alla quale compete bensi' imporre l'osservanza dei principi costituzionali, ma rispettando, ove possibile, le scelte di sistema del legislatore anche quando il merito legislativo del quale tali scelte sono intessute possa apparire opinabile>>. - Sull'istituto della irreperibilita', v. S. nn. 117/1970; 54/1971; 215/1974, 'ex plurimis'. red.: G. Leo