Pronuncia 217/2009

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 420-ter, comma 5, e 484, comma 2-bis, del codice di procedura penale promosso dal Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, nel procedimento penale a carico di S. M., con ordinanza del 2 ottobre 2008, iscritta al n. 24 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2009. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 10 giugno 2009 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420-ter, comma 5, e dell'art. 484, comma 2-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2009. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Alessandro Criscuolo

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMIRANTE

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Massime

Processo penale - Dibattimento - Differimento dell'udienza nell'ipotesi di legittimo impedimento del difensore di parte civile, prontamente comunicato - Mancata previsione - Eccezione di inammissibilità per irrilevanza della questione - Reiezione

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 420- ter , comma 5, e dell'art. 484, comma 2- bis , cod. proc. pen., deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa erariale per la manifesta irrilevanza della questione, sussistendo un nesso di pregiudizialità tra la soluzione della questione sottoposta alla Corte e la decisione del giudizio principale.

Processo penale - Dibattimento - Differimento dell'udienza nell'ipotesi di legittimo impedimento del difensore di parte civile, prontamente comunicato - Mancata previsione - Dedotta violazione del principio di uguaglianza per irragionevole disparità di trattamento tra il difensore dell'imputato e quello della parte civile - Asserita lesione del diritto di difesa e del principio della parità delle parti nel processo - Scelta non irragionevole del legislatore, stante l'eterogeneità delle posizioni processuali - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420- ter , comma 5, e dell'art. 484, comma 2- bis , cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione. Ed invero, la scelta legislativa di non estendere al difensore della parte civile il diritto al differimento dell'udienza, previsto, invece, per il difensore dell'imputato, non è irragionevole se si considera il differente rilievo degli interessi di cui l'imputato e la parte civile sono portatori, la diversa natura degli scopi perseguiti e la eterogeneità delle posizioni processuali. La non irragionevolezza della questione deve essere affermata anche con riguardo all'esigenza di tutelare l'interesse alla speditezza del processo penale, che sarebbe compromesso dalla previsione del diritto al rinvio anche per il difensore della parte civile. Non sussiste, poi, la lesione del diritto di difesa, sia perché il difensore della parte civile può nominare un sostituto, sia perché l'esercizio dell'azione civile nel processo penale non rappresenta l'unico strumento di tutela giudiziaria a disposizione della parte civile, stante l'esistenza di percorsi giudiziari alternativi. La facoltà, infine, per la parte civile di trasferire, in ogni momento, l'azione per il risarcimento del danno derivante dal reato in sede civile esclude ulteriormente pregiudizi agli interessi di cui è portatrice. Sulla eterogeneità (e non equiparabilità) delle posizioni processuali della parte civile e dell'imputato, vedi, citate, sentenza n. 168/2006; ordinanza n. 424/1998; sentenza n. 532/1995; e con particolare riferimento alla disciplina del codice di rito previgente, vedi, citata, sentenza n. 187/1972. Sui rapporti tra azione civile e azione penale, nonché sul carattere "accessorio" e "subordinato" dell'azione civile, vedi, citate, sentenza n. 168/2006; ordinanza n. 124/1999; sentenza n. 433/1977. Sulla natura "non esclusiva" del processo penale, quale strumento di tutela a disposizione della parte civile, vedi, citate, ordinanze n. 562/2000; n. 424/1998.