Pronuncia 419/1998

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1997 dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Mohamed Zineddine, iscritta al n. 665 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri. Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1998 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Cesare Mirabelli

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 419/98 A. PROCESSO PENALE - CAPACITA' DEL GIUDICE - PREVISIONE CHE LE DISPOSIZIONI SULLA ASSEGNAZIONE DEI PROCESSI ALLE SEZIONI NON ATTENGONO ALLA CAPACITA' DEL GIUDICE - CONSEGUENTE ESCLUSIONE DI NULLITA' PER INOSSERVANZA DI TALI DISPOSIZIONI - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non e' fondata, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 2, cod. proc. pen., il quale stabilisce che non si considerano attinenti alla capacita' del giudice le disposizioni sull'assegnazione dei processi alle sezioni degli uffici giudiziari, giacche' il principio costituzionale di precostituzione del giudice non implica che i criteri di assegnazione dei singoli procedimenti nell'ambito dell'ufficio giudiziario competente, pur dovendo essere obiettivi, predeterminati o comunque verificabili, siano necessariamente configurati come elementi costitutivi della generale capacita' del giudice alla cui carenza, in quanto attinente alla stessa titolarita' della funzione, il legislatore ha collegato la nullita' degli atti. Cio' non significa che la violazione dei criteri di assegnazione degli affari sia priva di rilievo e che non vi siano, o che non debbano essere prefigurati, appropriati rimedi dei quali le parti possano avvalersi nel caso in cui in concreto la lesione delle garanzie costituzionali discenda direttamente dalla violazione delle regole, la quale tuttavia non puo' fondare una valutazione di illegittimita' costituzionale della norma, trattandosi di situazione patologica insuscettibile di apprezzamento nel giudizio di costituzionalita'. - Cfr., per l'affermazione che l'applicazione distorta delle norme non puo' essere apprezzata in sede di giudizio di legittimita' costituzionale, sentenze nn. 175/1997 e 40/1998, ordinanza n. 255/1995. red.: S. Evangelista

Parametri costituzionali

SENT. 419/98 B. GIUDICE NATURALE - COSTITUZIONE, ART. 25, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE.

L'art. 25, primo comma, della Costituzione, stabilendo, tra i diritti dei cittadini, che nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, attribuisce ad essi la garanzia che la competenza degli organi giudiziari e' sottratta ad ogni possibilita' di arbitrio. Al fine di assicurarne la imparzialita', e' escluso che il giudice possa essere designato tanto dal legislatore con norme singolari che deroghino a regole generali quanto da altri soggetti con atti loro rimessi, dopo che la controversia e' insorta. Posto che precostituzione del giudice e discrezionalita' nella sua concreta designazione sono criteri fra i quali non e' possibile una conciliazione, anche nella specificazione dell'articolazione interna dell'ufficio cui sia rimesso il giudizio l'individuazione dell'organo giudicante deve rispondere a regole e criteri che escludano la possibilita' di arbitrio, dovendo pure nell'organizzazione della giurisdizione essere manifesta la garanzia di imparzialita'. - Cfr. sentenze nn. 88/1962, 56/1967, 460/1994 e 272/1998; ordinanze nn. 161/1992 e 176/1998. red.: S. Evangelista

Parametri costituzionali