Pronuncia 394/2002
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), promosso con ordinanza emessa in data 4 giugno 2001 e depositata in data 27 luglio 2001 dalla Corte di cassazione, iscritta al n. 947 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2001. Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevede che gli articoli 1 e 2 della stessa legge si riferiscono anche alle sentenze di applicazione della pena su richiesta pronunciate anteriormente alla sua entrata in vigore. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Mezzanotte Il cancelliere: Fruscella Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002. Il cancelliere: Fruscella
Relatore: Carlo Mezzanotte
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: RUPERTO
Massime
Termini normativi della questione - Disposizione di legge cui va riferita la questione - Individuazione.
Norme citate
- legge-Art. 10, comma 1