Articolo 164 - CODICE PROCEDURA PENALE
La determinazione del domicilio dichiarato o eletto e' valida ((per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1)).
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