Articolo 382-bis - CODICE PROCEDURA PENALE
Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
((Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' nei)) casi di delitti non colposi per i quali e' previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonche' di chiunque svolga attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attivita', ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita' pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio((...)).
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