Articolo 411 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
È dichiarata la manifesta inammissibilità, per aberratio ictus e difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Nuoro in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 Cost. - degli artt. 410- bis e 411, comma 1- bis , cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono l'iscrizione nel casellario giudiziale della ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, e, in via subordinata, dell'art. 411, comma 1- bis , cod. proc. pen., per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono l'impugnabilità dell'ordinanza di archiviazione. Il rimettente, anziché formulare questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. f ), del t.u. casellario giudiziale, nella parte in cui non prevede l'obbligo di iscrizione dei provvedimenti in questione, censura i predetti articoli del cod. proc. pen., che - tuttavia - nulla dispongono in merito all'iscrizione del provvedimento di archiviazione nel casellario giudiziale. Le ulteriori questioni concernenti la omessa previsione dell'impugnabilità dell'ordinanza di archiviazione sono manifestamente irrilevanti, posto che il giudice a quo deve unicamente decidere sulla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, sicché dette questioni risultano meramente prospettiche ed eventuali.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell?art. 411 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice, in sede di decisione sulla richiesta di archiviazione, di tener conto delle circostanze attenuanti generiche e di effettuare il giudizio di comparazione tra circostanze di cui all?art. 69 cod. pen., per desumerne l?intervenuta prescrizione del reato. La soluzione normativa censurata, infatti, si presenta coerente con la natura interlocutoria e sommaria della decisione che il giudice è chiamato ad assumere in tema di archiviazione, essendo questa caratterizzata dal mero controllo di legalità sull?esercizio dell?azione penale e non già finalizzata ad un accertamento sul merito dell?imputazione, con la conseguenza che appare esclusa in tale sede la possibilità per il giudice di compiere apprezzamenti ? quali sono tipicamente quelli relativi alla concessione delle attenuanti generiche ed alla comparazione tra circostanze di segno opposto ? che presuppongono una valutazione contenutistica sulle caratteristiche oggettive e soggettive del fatto criminoso e sulla personalità del suo autore. ? Sulla natura interlocutoria e sommaria della decisione in tema di archiviazione, in quanto finalizzata ad un semplice controllo di legalità sull?esercizio dell?azione penale e non già ad un accertamento sul merito dell?imputazione, v. le richiamate sentenze n. 319 e n. 134/1993, e ordinanze n. 53/2003, n. 59/2001, n. 153/1999, n. 150/1998.