Articolo 712 - CODICE PROCEDURA PENALE
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Quando l'estradizione di una persona da uno Stato terzo a un altro richiede il transito sul territorio italiano, il Ministro della giustizia lo autorizza, su domanda dello Stato richiedente l'estradizione, salvo che il transito non comprometta la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
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se l'estradizione e' stata concessa per fatti non previsti come reati dalla legge italiana;
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Se la persona estradata non ha consentito al transito con dichiarazione resa davanti all'autorita' giudiziaria dello Stato che ha concesso l'estradizione, l'autorizzazione e' data previa decisione della corte di appello di Roma, resa in camera di consiglio.
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L'autorizzazione non e' richiesta quando il transito avviene per via aerea e non e' previsto lo scalo nel territorio dello Stato.
Tuttavia, se lo scalo si verifica, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti e quelle della sezione II del presente capo.
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