Articolo 109 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 212/2005Depositata il 26/05/2005
Sono manifestamente inammissibili, per carenza di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 109, comma 1, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento all?art. 111, terzo comma, Cost., in quanto la norma denunciata non prevede la nullità degli atti del procedimento penale compiuti in lingua italiana, ove l'imputato straniero non la comprenda, ed in quanto non prevede che, fin dal primo atto del procedimento, lo straniero sia interpellato allo scopo di accertare l'eventuale mancata conoscenza della lingua italiana.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 109, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 406/1999Depositata il 29/10/1999
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, 6 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 109, comma 2, cod. proc. pen. (che prevede il diritto, esercitabile a richiesta, del cittadino italiano appartenente a una minoranza linguistica riconosciuta di essere interrogato o esaminato nella madrelingua, con relativa verbalizzazione anche in tale lingua, nonche' il diritto alla traduzione degli atti del processo a lui indirizzati, "davanti all'autorita' giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove e' insediata una minoranza linguistica riconosciuta"), nella parte in cui non si applica anche nel procedimento penale che si svolge (per effetto dello spostamento di competenza stabilito dall'art. 11 dello stesso codice in relazione ai procedimenti riguardanti i magistrati) dinanzi ad un'autorita' giudiziaria non avente sede nel territorio dove e' insediata una minoranza linguistica riconosciuta. Relativamente all'art. 6 Cost. - posto che la garanzia che la disposizione impugnata appresta (conformemente alla direttiva n. 102 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81) e' ispirata al "criterio di territorialita'", il quale comporta che i diritti di uso della lingua riconosciuti agli appartenenti a comunita' linguistiche di minoranza valgono si' come diritti personali, ma soltanto nei rapporti con le istituzioni aventi competenza sul territorio di insediamento delle comunita' medesime - va infatti considerato che, ancorche' i principi costituzionali richiedano di essere valorizzati nella loro funzione conformatrice della legislazione ordinaria, non e' possibile, da una proclamazione come quella contenuta nell'art. 6 Cost. ("La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche"), inferire l'esistenza di un vincolo del legislatore all'adozione del criterio personale, in luogo di quello territoriale, nella disciplina dei diritti linguistici delle minoranze, atteso che il legislatore dispone, in materia, di un proprio potere di doveroso apprezzamento, dovendosi necessariamente tener conto delle conseguenze che, per i diritti degli altri soggetti non appartenenti alla minoranza linguistica protetta e sul piano organizzativo dei pubblici poteri, derivano dalla disciplina speciale dettata in attuazione dell'art. 6 Cost.. Quanto all'art. 3, commi 1 e 2, Cost., le scelte di contemperamento del legislatore sono inevitabili ove si tratti, come nella specie, del riconoscimento a favore delle minoranze di diritti speciali che fanno eccezione a regole generali, e di discipline che devono tener conto della pluralita' degli interessi, costituzionalmente rilevanti, che vengono in considerazione; inoltre, ove si tratti di norme speciali (come per definizione e' in ogni caso la disciplina giuridica di diritti di minoranze), all'astratto richiamo del principio di uguaglianza deve sostituirsi la valutazione della ragionevolezza (anzi, della non manifesta irragionevolezza, dal punto di vista dei poteri di annullamento delle leggi, spettanti alla Corte) delle scelte del legislatore, rispetto all'insieme dei principi costituzionali che vengono in considerazione; e - su questo piano - l'adozione del criterio di territorialita' e la sua applicazione anche nell'ipotesi in esame non risulta incorrere in vizio di incostituzionalita', salva la ricostruzione delle scelte legislative, che spetta al giudice attraverso i suoi poteri interpretativi. Mentre, con riferimento, infine, all'art. 24 Cost., il richiamo alla garanzia dei diritti di difesa nel processo e' inconferente in una questione di costituzionalita' che attiene alla tutela dei diritti linguistici delle minoranze. - S. nn. 213/1998, 15/1996, 16/1995, 62/1992.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 109, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.