Articolo 293 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 192/1997Depositata il 24/06/1997
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 293, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 10, l. n. 332 del 1995, nella parte in cui non prevede la facolta' per il difensore di estrarre copia, insieme all'ordinanza che ha disposto la misura cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa, in quanto, con riferimento alla violazione del diritto di difesa - posto che la 'ratio' dell'istituto del deposito degli atti in cancelleria a disposizione delle parti dovrebbe, di regola, comportare necessariamente, insieme al diritto di prenderne visione, la facolta' di estrarne copia, considerando che al contenuto minimo del diritto di difesa, ravvisabile nella conoscenza degli atti depositati mediante la loro visione, dovrebbe accompagnarsi autonomamente, salvo che la legge disponga diversamente, la facolta' di estrarne copia, al fine di agevolare le ovvie esigenze del difensore di disporre direttamente e materialmente degli atti per preparare la difesa e utilizzarli nella redazione di richieste, memorie, motivi di impugnazione; e che la 'ratio' della modifica introdotta dalla l. n. 332 del 1995 e' quella di consentire al difensore pieno accesso agli atti depositati dal p.m., sul presupposto che, dopo l'esecuzione della misura cautelare, non sussistano ragioni di riservatezza tali da giustificare limitazioni al diritto di difesa e che, al contrario, dopo la predetta esecuzione deve essere consentito il pieno esercizio del diritto medesimo, assicurando al difensore la piu' ampia e agevole conoscenza degli elementi su cui si e' fondata la richiesta del p.m., al fine di rendere attuabile una adeguata e informata assistenza all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura cautelare ex art. 294 cod. proc. pen., nonche' di valutare con piena cognizione di causa quali siano gli strumenti piu' idonei per tutelare la liberta' personale del proprio assistito, dalla richiesta di riesame ovvero di revoca o sostituzione della misura alla proposizione dell'appello - la mera conoscenza degli atti depositati dal p.m., non accompagnata dal diritto di estrarne copia, rappresenta una ingiustificata limitazione del diritto di difesa, tenuto conto che la disciplina limitativa non trova ragione ne' nell'esigenza di riservatezza, superata dall'esecuzione della misura, ne' nel timore che le operazioni di rilascio delle copie possano interferire con i termini rapidi e vincolanti previsti per l'interrogatorio e, poi, per la presentazione e la decisione del riesame, essendo evidente che ne' il difensore potra' pretendere, ne' l'autorita' giudiziaria potra' concedere dilazioni di tali termini ove risulti materialmente impossibile procedere alla fotocopia di tutti gli atti richiesti entro le rigide cadenze previste per l'interrogatorio e per l'udienza di riesame; ed in quanto, con riferimento alla violazione del principio di uguaglianza, la diversita' di trattamento prevista dall'art. 293, comma 3, rispetto al riconoscimento della facolta' di estrarre copia stabilito dall'art. 309, comma 8, nel caso in cui sia stata presentata richiesta di riesame. red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 293, comma 3
- legge-Art. 40
Parametri costituzionali
- codice di procedura penale (nuovo)-Art. 309
- Costituzione-Art. 24
- legge-Art. 16
- Costituzione-Art. 3
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.