Articolo 2 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate, in sede di giudizio di appello, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 101 Cost. - aventi ad oggetto, l'una, l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice che, investito del giudizio direttissimo, ha convalidato l'arresto ed emesso un provvedimento di custodia cautelare nei confronti dell'imputato e prosegue il giudizio, eventualmente con la trasformazione del rito nelle forme del giudizio abbreviato, l'altra, gli artt. 34, 2 e 279 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che la competenza del giudice per le indagini preliminari in merito alle misure cautelari si estenda fino alla fase degli atti preliminari al dibattimento, finche' il dibattimento stesso non sia stato aperto e, comunque, fino a quando il giudice non possa piu' essere sostituito nella sua composizione personale. Difatti l'ordinanza di rimessione, quanto alla prima questione, non chiarisce - in presenza di un orientamento della giurisprudenza di legittimita' che esclude che le cause di incompatibilita' determinino la nullita' del provvedimento del giudice ritenuto incompatibile - quali conseguenze ai fini del giudizio di appello deriverebbero dal riconoscimento di una causa di incompatibilita' del giudice di primo grado, ne' indica, in riferimento alla seconda questione, quali effetti sarebbero destinati a prodursi nel giudizio principale dal superamento della pretesa incompatibilita' attraverso l'attribuzione ad altro giudice della competenza ad emettere misure cautelari personali. red.: S. Evangelista
Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 76, 77, primo comma, e 97, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, cod. proc. pen., il quale stabilisce l'obbligo per il giudice penale di risolvere ogni questione dalla quale dipende la decisione. La reintroduzione di una disciplina che, cosi' come richiesto dal giudice 'a quo' consenta al giudice del processo pregiudicato di sospendere lo stesso sino alla formazione del giudicato nel processo pregiudicante, supporrebbe una relazione di pregiudizialita' tra gli oggetti dei due procedimenti, cha manca nella specie, riguardante, piuttosto, un rapporto di connessione, sicuramente ininfluente - al pari di ogni altra situazione di connessione - sulla competenza del giudice specializzato minorile: per cui non troverebbe adeguata giustificazione assegnare al processo piu' celere una priorita' logica e un connotato pregiudicante rispetto al giudizio in fase meno avanzata, facendo dipendere la facolta' di sospensione di quest'ultimo da elementi causali ed esterni al rapporto tra i processi. La norma risulta percio' ragionevole, e coerente con la legge di delegazione, anche in relazione alle generali finalita' di speditezza del processo e, piu' specificatamente alla regola della autosufficienza del processo penale minorile. Peraltro, la previsione ex art. 238 bis, stesso codice, circa l'ingresso e l'acquisizione di sentenze irrevocabili, rese in altro processo, richiamata dal giudice 'a quo', si limita a regolare il modo di valutazione della pronuncia emessa in separato giudizio, in una logica di economia processuale che non intacca il basilare principio secondo il quale ogni giudice e' tenuto a formare il proprio convincimento in base alle prove a disposizione, che sono utilizzabili senza che ad una di esse possa essere attribuita efficacia cogente e risolutiva dell'obbligo di apprezzamento e motivazione da parte del giudicante. - S. n. 222/1983, sulla competenza e funzioni del giudice specializzato minorile. - S. n. 84/1996 e O. n. 18/1996, 'ex plurimis', sul principio consolidato della non riferibilita' dell'art. 97 Cost., all'esercizio della funzione giurisdizionale, nel suo complesso ed in relazione ai diversi provvedimenti che costituiscono espressione di tale esercizio. red.: A.M. Marini
Nel nuovo sistema processuale non possono essere messe validamente a confronto, ai fini dell'art. 3 Cost., la disciplina della fase preliminare e la disciplina della fase del dibattimento, essendo la prima "stata congegnata, nel suo regime ordinario, come un procedimento allo stato degli atti"; per cui deve considerarsi eccezionale il potere (mera facolta') del giudice di sospendere il processo per ragioni di pregiudizialita' e solo per i casi previsti dalla legge e cio' per l'attenuazione dell'interdipendenza tra giudizio penale e giudizio civile e amministrativo. Peraltro la decisione del giudice penale che risolve una questione civile o amministrativa non ha efficacia vincolante in nessun altro processo (art. 2, secondo comma, cod. proc.pen.). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3, n. 1, del nuovo codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione). - Sulla natura di procedimento allo stato degli atti della fase preliminare del giudizio penale: S. n. 64/91.