Articolo 279 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate, in sede di giudizio di appello, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 101 Cost. - aventi ad oggetto, l'una, l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice che, investito del giudizio direttissimo, ha convalidato l'arresto ed emesso un provvedimento di custodia cautelare nei confronti dell'imputato e prosegue il giudizio, eventualmente con la trasformazione del rito nelle forme del giudizio abbreviato, l'altra, gli artt. 34, 2 e 279 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che la competenza del giudice per le indagini preliminari in merito alle misure cautelari si estenda fino alla fase degli atti preliminari al dibattimento, finche' il dibattimento stesso non sia stato aperto e, comunque, fino a quando il giudice non possa piu' essere sostituito nella sua composizione personale. Difatti l'ordinanza di rimessione, quanto alla prima questione, non chiarisce - in presenza di un orientamento della giurisprudenza di legittimita' che esclude che le cause di incompatibilita' determinino la nullita' del provvedimento del giudice ritenuto incompatibile - quali conseguenze ai fini del giudizio di appello deriverebbero dal riconoscimento di una causa di incompatibilita' del giudice di primo grado, ne' indica, in riferimento alla seconda questione, quali effetti sarebbero destinati a prodursi nel giudizio principale dal superamento della pretesa incompatibilita' attraverso l'attribuzione ad altro giudice della competenza ad emettere misure cautelari personali. red.: S. Evangelista
Sono manifestamente inammissibili, in quanto, cosi' come prospettate, implicano e prefigurano molteplici scelte rimesse al legislatore, le questioni di legittimita' costituzionale: a) - dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice del dibattimento che, nella fase introduttiva dello stesso, abbia gia' deciso in ordine a misure cautelari nei confronti di uno e piu' imputati, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost.; b) - dell'art. 279 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'attribuzione della competenza sull'applicazione e revoca delle misure cautelari personali durante la fase del giudizio ad un organo diverso da quello che prevede, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.. - S. n. 51/1997. red. : S. Di Palma
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25, primo comma, Cost., del combinato disposto degli artt. 34, 279 e 299 cod. proc. pen. - nella parte in cui attribuisce la competenza a pronunciarsi sui provvedimenti cautelari concernenti la liberta' personale dell'imputato al giudice del dibattimento, anziche' ad un diverso ed autonomo giudice - in quanto, cosi' come prospettata e indipendentemente da ogni valutazione nel merito, la questione implica o prefigura una molteplicita' di scelte, rimesse al legislatore. Difatti non sarebbe l'unica, ne' sarebbe necessitata, la soluzione adombrata dal tribunale rimettente, di una permanente competenza per le misure coercitive rimessa al giudice per le indagini preliminari, quale giudice piu' idoneo in ragione di una asserita connotazione inquisitoria del giudizio cautelare. - V. massima A. red. G. Leo
Restituzione degli atti al giudice remittente affinche' riesamini la rilevanza della questione alla stregua delle disposizioni sopravvenute (d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, art. 14, primo comma, lett. b), il quale dispone che dopo il quarto comma dell'art. 299 del codice di procedura penale sia aggiunto, tra l'altro, il seguente comma: "4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalita' meno gravose, il giudice, se la richiesta non e' presentata in udienza, ne da' comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste").