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Pronuncia 51/1997

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 299 cod. proc. pen. e del combinato disposto degli artt. 34, 279 e 299 dello stesso codice, promossi con ordinanze emesse il 17 novembre 1995 dalla Corte d'assise di Reggio Calabria, il 16 aprile 1996 dal tribunale di Catanzaro e il 4 marzo 1996 dalla Corte d'assise di Reggio Calabria, rispettivamente iscritte ai nn. 210, 611 e 617 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 11 e 27, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale: dell'art. 34, comma 2, del cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'assise di Reggio Calabria con le ordinanze indicate in epigrafe; del combinato disposto degli artt. 34, 279 e 299 del cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 299 del cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1997. Il cancelliere: Fruscella

Relatore: Cesare Mirabelli

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

Massime

SENT. 51/97 A. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - RICHIESTA DI APPLICAZIONE, DURANTE IL DIBATTIMENTO, DI UNA MISURA CAUTELARE NEI CONFRONTI DELL'IMPUTATO - COMPETENZA, AI SENSI DELL'ART. 279 COD. PROC. PEN., DEL GIUDICE CHE PROCEDE - RITENUTA INCOMPATIBILITA' - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, SECONDO COMMA, COST. - PROSPETTAZIONE DELLA QUESTIONE IN MODO TALE DA CONDURRE AD UN ESITO IRRAGIONEVOLE ED IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - INAMMISSIBILITA'.

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che ha applicato una misura coercitiva al medesimo imputato, nei confronti del quale si svolge il giudizio, in quanto l'esito prefigurato dal Tribunale rimettente - e cioe' l'incompatibilita' del giudice al medesimo giudizio del quale e' stato gia' investito, in ragione del compimento di un atto processuale cui e' tenuto, a seguito dell'istanza di una parte - finirebbe col rimettere alle parti la permanenza della titolarita' del giudizio in capo al giudice che procede, comportando un effetto non solo irragionevole, ma anche in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, dal quale l'imputato verrebbe o potrebbe chiedere di essere distolto. - V. S. n. 432/1995, con la quale e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato. red.: G. Leo

SENT. 51/97 B. PROCESSO PENALE - PROVVEDIMENTI CAUTELARI CONCERNENTI LA LIBERTA' PERSONALE DELL'IMPUTATO - ATTRIBUZIONE AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO DELLA COMPETENZA A DECIDERE SULLE ISTANZE IN MATERIA DI CUSTODIA CAUTELARE - RITENUTA INCOMPATIBILITA' - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 24, SECONDO COMMA, E 25, PRIMO COMMA, COST. - QUESTIONE IMPLICANTE MOLTEPLICI SCELTE, RIMESSE ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25, primo comma, Cost., del combinato disposto degli artt. 34, 279 e 299 cod. proc. pen. - nella parte in cui attribuisce la competenza a pronunciarsi sui provvedimenti cautelari concernenti la liberta' personale dell'imputato al giudice del dibattimento, anziche' ad un diverso ed autonomo giudice - in quanto, cosi' come prospettata e indipendentemente da ogni valutazione nel merito, la questione implica o prefigura una molteplicita' di scelte, rimesse al legislatore. Difatti non sarebbe l'unica, ne' sarebbe necessitata, la soluzione adombrata dal tribunale rimettente, di una permanente competenza per le misure coercitive rimessa al giudice per le indagini preliminari, quale giudice piu' idoneo in ragione di una asserita connotazione inquisitoria del giudizio cautelare. - V. massima A. red. G. Leo

SENT. 51/97 C. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - GIUDIZIO SULLA REVOCA DELLE STESSE - RITENUTA IMPOSSIBILITA' DI VALUTARE NUOVAMENTE, DOPO L'EMISSIONE DEL DECRETO DI RINVIO A GIUDIZIO, LA PERSISTENZA DEI GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, SECONDO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA DELLA PRECLUSIONE IPOTIZZATA DAL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA.

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 299 cod. proc. pen., "nella parte in cui", secondo l'interpretazione che il giudice 'a quo' considera diritto vivente, "preclude, nel giudizio di revoca delle misure coercitive, di valutare nuovamente, dopo il decreto di rinvio a giudizio, la persistenza dei gravi indizi di colpevolezza", in quanto - posto che, con sentenza n. 71 del 1996, la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle norme che, nel riesame o nell'appello in materia di misure cautelari, non prevedono la possibilita' di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quando sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio - tale decisione si riflette anche sulla revoca e sulla sostituzione delle misure cautelari, non avendo piu' il decreto che dispone il giudizio il valore di una definitiva valutazione dell'esistenza di gravi indizi, tale da fondare la previsione di una probabile condanna. - Cfr., oltre alla sentenza n. 71/1996, citata nella massima che precede, le O. nn. 123/1996, 212/1996 e 314/1996. red.: G. Leo