Articolo 412 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 425/1991Depositata il 22/11/1991
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 289/91
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 409, comma 4
- codice di procedura penale-Art. 412, comma 2
Pronuncia 289/1991Depositata il 18/06/1991
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 253/1991.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 412, comma 1
- codice di procedura penale-Art. 409, comma 4
- codice di procedura penale-Art. 412, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 253/1991Depositata il 06/06/1991
Il GIP, allorche' indica al pubblico ministero ulteriori indagini, procedendo a formulare una tassativa elencazione di specifici atti, non dispone rispetto a questi una sorta di "delega" circa il relativo espletamento; giacche', per questa via, risulterebbe svilito il potere-dovere del pubblico ministero di gestire e dirigere l'attivita' di indagine che, al contrario, deve permanere inalterato anche quando l'attivita' stessa sia svolta su "indicazione" del giudice. Tali considerazioni valgono anche per la mancata previsione dell'obbligatorieta' dell'avocazione del procuratore generale nell'ipotesi in cui il pubblico ministero non abbia ottemperato all'espletamento delle ulteriori indagini a norma dell'art. 409, quarto comma, cod. proc. pen., e cio' perche' l'intervento sostitutivo del procuratore generale non e' in se' destinato a "modificare" le conclusioni del pubblico ministero o a surrogare una obiettiva inerzia in ordine alle scelte sulla azione ovvero, ancora, a dirimere patologiche situazioni di stallo, ma unicamente a consentire ad un diverso ufficio del medesimo organo di apprezzare se in concreto l'attivita' di indagine sia stata o meno esauriente ai fini che sono istituzionalmente imposti alla magistratura requirente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101 cost., degli artt. 409, quarto comma, e 412, secondo comma, cod. proc. pen.. - V., in materia di obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale e relativi controlli, la sent. n. 88/1991.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 412, comma 2
- codice di procedura penale-Art. 409, comma 4
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.