Articolo 497 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 102/2004Depositata il 18/03/2004
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 497, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non pone il divieto di esaminare come testimone la persona offesa dal reato costituitasi parte civile, consentendo che la prova di colpevolezza dell'imputato si fondi esclusivamente su tale deposizione ed in tal modo determinando una situazione di squilibrio tra le parti. Infatti identica questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento alle stesse norme della Costituzione, è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 82 del 2004.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 497, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 82/2004Depositata il 02/03/2004
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 497, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non pone il divieto di esaminare come testimone la persona offesa dal reato costituitasi parte civile, consentendo che la prova di colpevolezza dell'imputato si fondi esclusivamente su tale deposizione ed in tal modo determinando una situazione di squilibrio tra le parti. Infatti questioni di legittimità costituzionale analoghe, sollevate in riferimento ai medesimi parametri anche se in relazione ad altre norme del codice di procedura penale, sono state dichiarate manifestamente infondate da precedenti pronunce che hanno evidenziato la ragionevolezza di una scelta legislativa che, pur non comportando la rinuncia al contributo probatorio della parte civile, non esclude, in sintonia con un consolidato orientamento giurisprudenziale, che la deposizione della parte civile debba essere valutata dal giudice con prudente apprezzamento e spirito critico. ? Quali precedenti della presente questione v. le richiamate sentenze nn. 2/1973 e 190/1971 e ordinanze nn. 374/1994 e 115/1992.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 497, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.