Articolo 76 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 74 a 88, da 90 a 95, 154, 187 comma 3, 441, commi 2 e 3, 444, comma 2, 451, comma 3, 491, 505, da 538 a 541, e 543 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevedono "la possibilità di azione civile delle parti private nel processo penale". Infatti il rimettente sottopone a scrutinio trentatré articoli del codice di procedura penale di contenuto eterogeneo - tra cui figurano anche disposizioni che non riguardano affatto la questione - senza che tra esse si ravvisi quella reciproca, intima connessione che sola consente di coinvolgere nello scrutinio un intero complesso normativo. - Sulla possibilità di coinvolgere nello scrutinio di costituzionalità un intero complesso normativo v., da ultimo, sentenza n. 156/2001; ordinanze nn. 81 e 286/2001 qui citate.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 76, 122 e 100 del codice di procedura penale, concernente le modalità di rilascio della procura speciale per la costituzione di parte civile (per atto pubblico o scrittura privata autenticata e non anche per certificazione del difensore). Infatti, avendo il giudice rimettente già fatto definitiva applicazione delle norme della cui legittimità costituzionale dubita - dichiarando inammissibile la costituzione di parte civile - la questione proposta risulta priva del requisito della rilevanza. M. F.