Articolo 154 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 154, comma 1, c.p.p., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'invito, rivolto alla persona offesa dal reato di cui è noto il luogo di residenza o di dimora all'estero, di dichiarare o eleggere il domicilio nel territorio dello Stato ai fini delle notificazioni, debba contenere l'enunciazione sommaria del «fatto-reato» e degli articoli di legge violati. Invero, il rimettente, per ciò che concerne gli articoli di legge violati, ha sollevato una questione priva di rilevanza nel giudizio a quo, in quanto l'invito spedito alle persone offese conteneva, di fatto, l'indicazione della norma violata (art. 589 del codice penale); per ciò che concerne l'ulteriore requisito dell'invito, ossia la sommaria enunciazione del «fatto-reato», la motivazione sulla rilevanza della questione, offerta dall'ordinanza di rimessione, è del tutto insufficiente e inidonea, avendo il giudice a quo fornito una descrizione incompleta della vicenda oggetto del giudizio principale. Inoltre, il giudice a quo non ha tenuto conto del fatto che l'ipotetica sanzione di nullità dell'invito carente della sommaria enunciazione del fatto - di cui è chiesta alla Corte l'introduzione - risulterebbe soggetta, in base all'art. 181, comma 1, c.p.p., al regime delle nullità relative, sicché non potrebbe essere rilevata d'ufficio, ma solo su eccezione di parte (che non risulti esservi stata).
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 74 a 88, da 90 a 95, 154, 187 comma 3, 441, commi 2 e 3, 444, comma 2, 451, comma 3, 491, 505, da 538 a 541, e 543 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevedono "la possibilità di azione civile delle parti private nel processo penale". Infatti il rimettente sottopone a scrutinio trentatré articoli del codice di procedura penale di contenuto eterogeneo - tra cui figurano anche disposizioni che non riguardano affatto la questione - senza che tra esse si ravvisi quella reciproca, intima connessione che sola consente di coinvolgere nello scrutinio un intero complesso normativo. - Sulla possibilità di coinvolgere nello scrutinio di costituzionalità un intero complesso normativo v., da ultimo, sentenza n. 156/2001; ordinanze nn. 81 e 286/2001 qui citate.