Articolo 126 - CODICE PROCEDURA PENALE
Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, e' assistito dall'ausiliario a cio' designato a norma dell'ordinamento, se la legge non dispone altrimenti.
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Il giudice e' supportato dall'ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge.
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