Articolo 573 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 253/2017Depositata il 06/12/2017
Il sopravvenuto art. 31 della legge n. 161 del 2017 - che, inserendo il comma 4-bis nell'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992 (conv., con modif, in legge n. 356 del 1992), garantisce ai terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in stato di sequestro il diritto a partecipare, fin dal giudizio di primo grado, al processo di cognizione ove può disporsi la confisca - non determina effetti sul giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 573, 579, comma 3, e 593 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono, a favore dei terzi incisi nel loro diritto di proprietà, la facoltà di appellare contro la sentenza penale di primo grado con riguardo al solo capo relativo alla statuizione di confisca. Il citato ius superveniens, contenendo una normativa processuale soggetta al principio tempus regit actum, non può trovare applicazione nel giudizio a quo. Non va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo quando il mutamento del quadro normativo è palesemente ininfluente nel processo principale. ( Precedente citato: sentenza n. 203 del 2016 ).
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 573
- codice di procedura penale-Art. 579, comma 3
- codice di procedura penale-Art. 593
Pronuncia 253/2017Depositata il 06/12/2017
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto gli artt. 573, 579, comma 3, e 593 c.p.p., sono dichiarate inammissibili - in quanto non sollevate dal giudice rimettente - le questioni proposte dalle parti costituite in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 47 CDFUE, alla direttiva n. 2014/42/UE e alla decisione quadro n. 2005/212/GAI. ( Precedenti citati: sentenze n. 213 del 2017 e n. 327 del 2010; ordinanza n. 138 del 2017 ).
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 573
- codice di procedura penale-Art. 579, comma 3
- codice di procedura penale-Art. 593
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 47
- direttiva UE-Art.
- Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea-Art.
Pronuncia 253/2017Depositata il 06/12/2017
Sono dichiarate inammissibili - per inadempimento del dovere di interpretazione costituzionalmente orientata - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 573, 579, comma 3, e 593 cod. proc. pen., censurati dalla Corte di cassazione, sez. prima pen., in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, nella parte in cui non prevedono, a favore di terzi incisi nel diritto di proprietà per effetto della sentenza di primo grado, la facoltà di proporre appello sul solo capo contenente la statuizione di confisca (ex art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, conv., con modif., in legge n. 356 del 1992). Il giudice a quo ha omesso sia di confrontarsi con la perdurante attualità dell'indirizzo favorevole all'immediato ricorso all'incidente di esecuzione, sia di prendere in considerazione la tesi, poi recepita dalle sezioni unite della Corte di cassazione, favorevole al mantenimento anche nel giudizio di secondo grado del rimedio cautelare, con facoltà per il terzo di chiedere la restituzione del bene sequestrato e di proporre, nel caso di diniego, appello al tribunale del riesame. Tale ultima soluzione (certamente compatibile con la lettera della legge e con la cornice normativa entro cui essa si inserisce) avrebbe offerto al terzo, pur dopo la confisca, proprio quella forma di tutela che il rimettente ha giudicato soddisfacente anche nel raffronto con la partecipazione al processo penale di primo grado.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 573
- codice di procedura penale-Art. 579, comma 3
- codice di procedura penale-Art. 593
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 42
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 6
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 13
- Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 1
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.