Pronuncia 253/2017
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 573, 579, comma 3, e 593 del codice di procedura penale, promosso dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, nel procedimento penale a carico di M. G. e altre, con ordinanza del 1° marzo 2016, iscritta al n. 87 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visti gli atti di costituzione di M. G. e altre, di C. B. e di L. A., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 2017 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi; uditi gli avvocati Francesco Scattareggia Marchese per M. G. e altre e per C. B., Gaetano Laghi per L. A. e l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 573, 579, comma 3, e 593 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Giorgio LATTANZI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Giorgio Lattanzi
Data deposito: Wed Dec 06 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: GROSSI
Massime
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens modificativo di norme processuali - Ininfluenza nel giudizio a quo in ragione del principio tempus regit actum.
Thema decidendum - Questioni di costituzionalità proposte dalle parti del giudizio incidentale e non presenti nell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 47
- direttiva UE-Art.
- Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea-Art.
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Consapevole esclusione da parte del giudice a quo - Scelta dell'interpretazione contra constitutionem in assenza di diritto vivente - Possibilità - Condizioni.
Processo penale - Confisca ex art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992 disposta con sentenza di primo grado - Facoltà dei terzi, incisi nel loro diritto di proprietà, di proporre appello avverso il solo capo contenente la relativa statuizione - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto alla confisca di prevenzione, lesione del diritto di difesa e del diritto di proprietà - Inadempimento da parte del giudice a quo del dovere di interpretazione costituzionalmente orientata - Inammissibilità delle questioni.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 42
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 6
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 13
- Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 1