Pronuncia 253/2017

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 573, 579, comma 3, e 593 del codice di procedura penale, promosso dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, nel procedimento penale a carico di M. G. e altre, con ordinanza del 1° marzo 2016, iscritta al n. 87 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visti gli atti di costituzione di M. G. e altre, di C. B. e di L. A., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 2017 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi; uditi gli avvocati Francesco Scattareggia Marchese per M. G. e altre e per C. B., Gaetano Laghi per L. A. e l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 573, 579, comma 3, e 593 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Giorgio LATTANZI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Giorgio Lattanzi

Data deposito: Wed Dec 06 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GROSSI

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Massime

Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens modificativo di norme processuali - Ininfluenza nel giudizio a quo in ragione del principio tempus regit actum.

Il sopravvenuto art. 31 della legge n. 161 del 2017 - che, inserendo il comma 4-bis nell'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992 (conv., con modif, in legge n. 356 del 1992), garantisce ai terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in stato di sequestro il diritto a partecipare, fin dal giudizio di primo grado, al processo di cognizione ove può disporsi la confisca - non determina effetti sul giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 573, 579, comma 3, e 593 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono, a favore dei terzi incisi nel loro diritto di proprietà, la facoltà di appellare contro la sentenza penale di primo grado con riguardo al solo capo relativo alla statuizione di confisca. Il citato ius superveniens, contenendo una normativa processuale soggetta al principio tempus regit actum, non può trovare applicazione nel giudizio a quo. Non va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo quando il mutamento del quadro normativo è palesemente ininfluente nel processo principale. ( Precedente citato: sentenza n. 203 del 2016 ).

Thema decidendum - Questioni di costituzionalità proposte dalle parti del giudizio incidentale e non presenti nell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto gli artt. 573, 579, comma 3, e 593 c.p.p., sono dichiarate inammissibili - in quanto non sollevate dal giudice rimettente - le questioni proposte dalle parti costituite in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 47 CDFUE, alla direttiva n. 2014/42/UE e alla decisione quadro n. 2005/212/GAI. ( Precedenti citati: sentenze n. 213 del 2017 e n. 327 del 2010; ordinanza n. 138 del 2017 ).

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 117
  • Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 47
  • direttiva UE-Art.
  • Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea-Art.

Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Consapevole esclusione da parte del giudice a quo - Scelta dell'interpretazione contra constitutionem in assenza di diritto vivente - Possibilità - Condizioni.

Affinché sia compatibile con il dovere del giudice di interpretare la normativa in senso conforme alla Costituzione ogni volta che ciò sia permesso dalla lettera della legge e dal contesto logico-normativo entro cui essa si colloca, la scelta della soluzione interpretativa ritenuta viziata da illegittimità costituzionale e non qualificabile come diritto vivente deve fondarsi su un accurato ed esaustivo esame delle alternative poste a disposizione dal dibattito giurisprudenziale, se del caso per discostarsene motivatamente, solo in tal caso potendo ritenersi che l'interpretazione adeguatrice sia stata davvero "consapevolmente esclusa". ( Precedenti citati: sentenze n. 36 del 2016 e n. 221 del 2015 ).

Processo penale - Confisca ex art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992 disposta con sentenza di primo grado - Facoltà dei terzi, incisi nel loro diritto di proprietà, di proporre appello avverso il solo capo contenente la relativa statuizione - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto alla confisca di prevenzione, lesione del diritto di difesa e del diritto di proprietà - Inadempimento da parte del giudice a quo del dovere di interpretazione costituzionalmente orientata - Inammissibilità delle questioni.

Sono dichiarate inammissibili - per inadempimento del dovere di interpretazione costituzionalmente orientata - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 573, 579, comma 3, e 593 cod. proc. pen., censurati dalla Corte di cassazione, sez. prima pen., in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, nella parte in cui non prevedono, a favore di terzi incisi nel diritto di proprietà per effetto della sentenza di primo grado, la facoltà di proporre appello sul solo capo contenente la statuizione di confisca (ex art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, conv., con modif., in legge n. 356 del 1992). Il giudice a quo ha omesso sia di confrontarsi con la perdurante attualità dell'indirizzo favorevole all'immediato ricorso all'incidente di esecuzione, sia di prendere in considerazione la tesi, poi recepita dalle sezioni unite della Corte di cassazione, favorevole al mantenimento anche nel giudizio di secondo grado del rimedio cautelare, con facoltà per il terzo di chiedere la restituzione del bene sequestrato e di proporre, nel caso di diniego, appello al tribunale del riesame. Tale ultima soluzione (certamente compatibile con la lettera della legge e con la cornice normativa entro cui essa si inserisce) avrebbe offerto al terzo, pur dopo la confisca, proprio quella forma di tutela che il rimettente ha giudicato soddisfacente anche nel raffronto con la partecipazione al processo penale di primo grado.

Parametri costituzionali