Articolo 134 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 284/1992Depositata il 17/06/1992
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 77/1991, ma ved. anche S. n. 529/1990.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 134, comma 2
- codice di procedura penale-Art. 140, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 76
- legge-Art. 2
- legge-Art. 2
- legge-Art. 2
- legge-Art. 2
Pronuncia 77/1991Depositata il 11/02/1991
Poiche' la legge delega prevede espressamente come forme tra loro alternative di verbalizzazione degli atti processuali sia quella integrale che quella riassuntiva, e' ininfluente che le norme del codice di procedura penale che consentono la forma riassuntiva possano eventualmente contrastare con altri criteri e principi della stessa legge, che, ad avviso del giudice a quo, osterebbero a tale forma di verbalizzazione, essendo evidente che i criteri e i principi della delega devono essere fra loro armonizzati, dando prevalenza a quelli che riguardano specificamente le parti della disciplina presa in considerazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., degli artt. 134, comma terzo, e 140, commi primo e secondo, cod. proc. pen.). - S. n. 529/1990.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 140, comma 2
- codice di procedura penale-Art. 140, comma 1
- codice di procedura penale-Art. 134, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 77/1991Depositata il 11/02/1991
Manifesta inammissibilita' delle questioni, in quanto, non avendo il giudice a quo preso posizione sulla revocabilita' o irrevocabilita' dell'accordo delle parti per la redazione del verbale di udienza in forma riassuntiva, risulta insuperabile la contraddizione tra la censura formulata nei confronti del solo art. 567, terzo comma, cod. proc. pen., in base all'assunto che verrebbe sottratto al giudice il potere di scegliere la forma di verbalizzazione da attuare, e la censura formulata nei confronti dello stesso art. 567, terzo comma, in relazione agli artt. 134, secondo e terzo comma, e 140, primo e secondo comma, sotto il profilo della mancanza di indicazione di criteri e di limiti condizionanti la scelta del giudice per l'una o per l'altra forma di verbalizzazione.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 140, comma 2
- codice di procedura penale-Art. 567, comma 3
- codice di procedura penale-Art. 134, comma 3
- codice di procedura penale-Art. 567, comma 3
- codice di procedura penale-Art. 140, comma 1
- codice di procedura penale-Art. 134, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.