Articolo 490 - CODICE PROCEDURA PENALE

((215))
Il giudice, a norma dell'articolo 132, puo' disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza e' necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame. ((215))
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Massime della Corte Costituzionale

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