Articolo 631 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 42/2018Depositata il 02/03/2018
Sono dichiarate inammissibili, per carente descrizione dei fatti che si traduce in difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Catanzaro in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 111 Cost. - dell'art. 631 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione delle sentenze di condanna irrevocabili siano tali da dimostrare, se accertati, l'esclusione di una circostanza aggravante che abbia negativamente influito sul trattamento sanzionatorio del condannato. L'ordinanza di rimessione manca di qualunque descrizione dei fatti, oggettivamente incompatibili tra loro, su cui si fondano le diverse sentenze passate in giudicato, perché non ha indicato quali accertamenti contenuti nella sentenza che ha escluso l'aggravante sono diversi da quelli contenuti in quella oggetto della richiesta di revisione, dato che non è sufficiente, al fine di individuare gli elementi che potrebbero dare luogo al conflitto teorico di giudicati, allegare il contrasto tra i "dispositivi" delle due diverse decisioni di condanna sulla sussistenza della stessa aggravante. ( Precedente citato: sentenza n. 129 del 2008 ). Ai fini della rimozione del giudicato non rileva la erronea (in ipotesi) valutazione del giudice, bensì esclusivamente il "fatto nuovo" (tipizzato nelle varie ipotesi scandite dall'art. 630 del codice di rito), che rende necessario un nuovo scrutinio della base fattuale su cui si è radicata la condanna oggetto di revisione. ( Precedente citato: sentenza n. 129 del 2008 ).
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 631
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.