Articolo 600 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della cui rilevanza nel giudizio 'a quo', il giudice rimettente abbia fornito una motivazione non implausibile. red.: F. Mangano
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 600, comma 2, c.p.p., impugnato in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, per effetto della omessa previsione dell'esecutivita' 'ex lege' delle disposizioni civili delle sentenze penali di primo grado, consente anche la revoca, e non solo la sospensione, di tali disposizioni, in quanto tale previsione e' logicamente conseguenziale a quella dell'art. 540, comma 1, c.p.c., di cui e' stata riconosciuta la non illegittimita' costituzionale, in riferimento al medesimo parametro. red.: F. Mangano
Non sono invocabili, quali 'tertia comparationis', norme abrogate, anche se ne perduri l'applicabilita' in via transitoria. (Fattispecie in cui il giudice 'a quo', nel sollevare la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 600, terzo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il giudice di appello puo' disporre la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale "quando possa derivarne grave e irreparabile danno", ha indicato, tra le disposizioni recanti un trattamento piu' favorevole, anche gli artt. 489 bis cod. proc. pen. 1930 e 283 cod. proc. civ. nel testo abrogato dalla legge n. 353 del 1990). red.: F.S. rev.: S.P.
La norma di cui all'art. 600, terzo comma, cod. proc. pen., secondo cui il giudice di appello puo' disporre la sospensione della condanna al pagamento della provvisionale solo quando possa derivarne un grave e irreparabile danno, a parte che non trova alcun riscontro nelle direttive della legge di delega, ma e' anzi in evidente contrasto con esse (cfr. art. 2, direttive 26 e specialmente 27, legge n. 81 del 1987), si pone, senza alcuna razionale giustificazione, come eccezione rispetto ad un criterio generale ricavabile da varie disposizioni e segnatamente, quale 'tertium comparationis', rispetto al potere di inibitoria del giudice di appello previsto per tale tipo di condanna, su identici presupposti, dal codice di procedura civile (cfr. art. 283, nel testo introdotto dalla legge n. 363 del 1990) "quando ricorrono gravi motivi". Invero, poiche' i profili relativi al carattere accessorio e subordinato dell'azione civile in sede penale, come tale destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale, cioe' dalle esigenze, di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi, non possono venire in rilievo con riguardo al particolare aspetto del regime di esecutivita' delle disposizioni civili della sentenza penale di primo grado, la quale del resto puo' essere impugnata dall'imputato anche con esclusivo riferimento ai medesimi capi civili, la diversita' di disciplina cui e' assoggettata, con riferimento all'esecutivita' della condanna al pagamento della provvisionale, l'azione civile di restituzione o di risarcimento del danno derivante da reato a seconda che l'azione medesima sia esercitata in sede propria o nell'ambito del processo penale integra la violazione del principio di eguaglianza. Pertanto deve dichiararsi l'illegittimita' costituzionale dell'art. 600, terzo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il giudice di appello puo' disporre la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale "quando possa derivarne grave e irreparabile danno", anziche' "quanto ricorrono gravi motivi". - Sul carattere accessorio dell'azione civile quando viene proposta in sede penale, s. nn. 108/1970, 171/1982 e 443/1990; O. nn. 115/1992 e 185/1994. red.: F.S. red.: S.P.