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Pronuncia 353/1994

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 600, terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1993 dalla Corte di appello di Bologna nel procedimento penale a carico di Carnovale Salvatore ed altri, iscritta al n. 598 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1993. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 600, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il giudice d'appello può disporre la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale "quando possa derivarne grave e irreparabile danno", anziché "quando ricorrono gravi motivi". Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Mauro Ferri

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

Massime

SENT. 353/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - QUESTIONI SOLLEVATE IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - POSSIBILITA' DI ASSUMERE A 'TERTIA COMPARATIONIS' NORME ABROGATE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.

Non sono invocabili, quali 'tertia comparationis', norme abrogate, anche se ne perduri l'applicabilita' in via transitoria. (Fattispecie in cui il giudice 'a quo', nel sollevare la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 600, terzo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il giudice di appello puo' disporre la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale "quando possa derivarne grave e irreparabile danno", ha indicato, tra le disposizioni recanti un trattamento piu' favorevole, anche gli artt. 489 bis cod. proc. pen. 1930 e 283 cod. proc. civ. nel testo abrogato dalla legge n. 353 del 1990). red.: F.S. rev.: S.P.

Parametri costituzionali

SENT. 353/94 B. PROCESSO PENALE - AZIONE CIVILE - CONDANNA AD UNA PROVVISIONALE - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA CONDANNA DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - POSSIBILITA' SOLO IN CASO DI GRAVE ED IRREPARABILE DANNO, ANZICHE,' COME IN NORME OMOLOGHE, QUANDO RICORRONO GRAVI MOTIVI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

La norma di cui all'art. 600, terzo comma, cod. proc. pen., secondo cui il giudice di appello puo' disporre la sospensione della condanna al pagamento della provvisionale solo quando possa derivarne un grave e irreparabile danno, a parte che non trova alcun riscontro nelle direttive della legge di delega, ma e' anzi in evidente contrasto con esse (cfr. art. 2, direttive 26 e specialmente 27, legge n. 81 del 1987), si pone, senza alcuna razionale giustificazione, come eccezione rispetto ad un criterio generale ricavabile da varie disposizioni e segnatamente, quale 'tertium comparationis', rispetto al potere di inibitoria del giudice di appello previsto per tale tipo di condanna, su identici presupposti, dal codice di procedura civile (cfr. art. 283, nel testo introdotto dalla legge n. 363 del 1990) "quando ricorrono gravi motivi". Invero, poiche' i profili relativi al carattere accessorio e subordinato dell'azione civile in sede penale, come tale destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale, cioe' dalle esigenze, di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi, non possono venire in rilievo con riguardo al particolare aspetto del regime di esecutivita' delle disposizioni civili della sentenza penale di primo grado, la quale del resto puo' essere impugnata dall'imputato anche con esclusivo riferimento ai medesimi capi civili, la diversita' di disciplina cui e' assoggettata, con riferimento all'esecutivita' della condanna al pagamento della provvisionale, l'azione civile di restituzione o di risarcimento del danno derivante da reato a seconda che l'azione medesima sia esercitata in sede propria o nell'ambito del processo penale integra la violazione del principio di eguaglianza. Pertanto deve dichiararsi l'illegittimita' costituzionale dell'art. 600, terzo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il giudice di appello puo' disporre la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale "quando possa derivarne grave e irreparabile danno", anziche' "quanto ricorrono gravi motivi". - Sul carattere accessorio dell'azione civile quando viene proposta in sede penale, s. nn. 108/1970, 171/1982 e 443/1990; O. nn. 115/1992 e 185/1994. red.: F.S. red.: S.P.

Parametri costituzionali