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Pronuncia 94/1996

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, dott. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 78, 540, primo comma, e 600, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse: 1) l'8 giugno 1995 dalla Corte d'appello di Bologna nel procedimento penale a carico di La Volpe Alberto ed altro, iscritta al n. 593 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1995; 2) il 10 luglio 1995 dal Pretore di Latina nel procedimento penale a carico di Gastaldi Federico, iscritta al n. 724 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visti gli atti di costituzione di La Volpe Alberto nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1996 il Giudice relatore Cesare Ruperto; Udito l'avv. Mariano Rossetti per La Volpe Alberto e l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale: a) degli artt. 540, primo comma, e 600, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevate dalla Corte d'appello di Bologna, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe; b) degli artt. 540, primo comma, e 78 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Latina con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 25 marzo 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Cesare Ruperto

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: FERRI

Massime

SENT. 94/96 A. GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - MOTIVAZIONE NON IMPLAUSIBILE DEL GIUDICE 'A QUO' - AMMISSIBILITA'.

Ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della cui rilevanza nel giudizio 'a quo', il giudice rimettente abbia fornito una motivazione non implausibile. red.: F. Mangano

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 23

SENT. 94/96 B. PROCESSO PENALE - AZIONE CIVILE - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - PROVVISORIA ESECUZIONE SU ISTANZA DELLA PARTE CIVILE SUSSISTENDO GIUSTIFICATI MOTIVI - OMESSA PREVISIONE DELL'ESECUTIVITA' 'EX LEGE' - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO (ARTT. 540, COMMA 2, C.P.P. E 282 C.P.C.) - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ARTT. 3 E 24 COST. - NON IRRAGIONEVOLE ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - NON FONDATEZZA.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 540, comma 1, c.p.p., censurato in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la provvisoria esecutivita' 'ex lege' delle disposizioni civili della sentenza di primo grado, poiche' tale previsione non viola le garanzie costituzionali nei riguardi del danneggiato dal reato - il quale, ben potendo agire per la tutela del suo diritto alternativamente dinanzi al giudice civile o al giudice penale, scelga questa seconda possibilita', con cio' sopportando le conseguenze della struttura e della funzione del processo penale - ne' sotto il profilo di una pretesa disparita' di trattamento, in quanto i 'tertia comparationis' invocati a sostegno della lamentata violazione del principio di uguaglianza, attinenti al regime di esecutivita' della clausola provvisionale, l'uno, (art. 540, comma 2, c.p.p.) e a quello delle sentenze civili di primo grado, l'altro, (art. 282 c.p.c.) non sono comparabili con la norma in oggetto, per l'ontologica diversita' di presupposti ed effetti, ne' sotto il profilo dell'art. 24 della Costituzione, in considerazione del potere discrezionale del legislatore nel modulare le condizioni di accesso all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, potere che, nel caso, risulta non irragionevolmente esercitato. - V. S. nn. 40/1974, 95/1985, 65/1996. red.: F. Mangano

SENT. 94/96 C. PROCESSO PENALE - AZIONE CIVILE - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - PROVVISORIA ESECUZIONE SU ISTANZA DELLA PARTE CIVILE SUSSISTENDO GIUSTIFICATI MOTIVI - OMESSA PREVISIONE DELL'ESECUTIVITA' 'EX LEGE' - CONSEGUENTE POSSIBILITA' DI REVOCA E NON SOLO DI SOSPENSIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - NON IRRAGIONEVOLE ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - SCELTA CONSEGUENZIALE ALL'ART. 540, COMMA 1, C.P.P. - NON FONDATEZZA.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 600, comma 2, c.p.p., impugnato in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, per effetto della omessa previsione dell'esecutivita' 'ex lege' delle disposizioni civili delle sentenze penali di primo grado, consente anche la revoca, e non solo la sospensione, di tali disposizioni, in quanto tale previsione e' logicamente conseguenziale a quella dell'art. 540, comma 1, c.p.c., di cui e' stata riconosciuta la non illegittimita' costituzionale, in riferimento al medesimo parametro. red.: F. Mangano

Parametri costituzionali

SENT. 94/96 D. PROCESSO PENALE - PARTE CIVILE - COSTITUZIONE IN UDIENZA - OMESSA PREVISIONE DEI TERMINI A DIFESA PREVISTI PER IL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO (ART. 555, COMMA 3, C.P.P.) - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - INCOMPARABILITA' DEL 'TERTIUM COMPARATIONIS' - PREVEDIBILITA' PER L'IMPUTATO DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - POSSIBILITA' DI OTTENERE TERMINI A DIFESA - NON FONDATEZZA.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 78 c.p.p., nella parte in cui consente alla parte civile di costituirsi in udienza, senza prevedere in tal caso l'osservanza degli stessi termini a difesa previsti dell'art. 555, comma 3, c.p.p., per il decreto di citazione a giudizio, in quanto, fermo restando il principio secondo il quale la costituzione di parte civile della persona offesa dal reato rappresenta per l'imputato una eventualita' prevedibile sin dal momento in cui sorge l'imputazione, va escluso che la particolare disciplina dei termini previsti per il decreto di citazione possa venire utilmente invocata quale 'tertium comparationis', essendo strettamente collegata alla facolta' per l'imputato di richiedere i riti alternativi, tanto piu' che, allorche' in conseguenza della costituzione di parte civile si verifichi la necessita' di approntare una difesa piu' specifica e circostanziata, il sistema processuale consente al giudice di accordare adeguate sospensioni del dibattimento, ai sensi dell'art. 477, comma 2, c.p.p.. - V. S. n. 453/1992. red.: F. Mangano