About

Articolo 552 - CODICE PROCEDURA PENALE

le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti private, con indicazione dei difensori;
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.
Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale e per i reati previsti dall'articolo 590-bis del medesimo codice, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), e' fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.
Il decreto e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto e' altresi' nullo se non e' preceduto dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonche' dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-bis.
Il decreto di citazione e' notificato, a pena di nullita', all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione predibattimentale. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine e' ridotto a quarantacinque giorni.
Il decreto di citazione e' depositato dal pubblico ministero nella segreteria.
Caricamento annuncio...

Massime della Corte Costituzionale

Caricamento massime...

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.