Articolo 161 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 31/2017Depositata il 09/02/2017
È dichiarata inammissibile - per plurimi concorrenti motivi - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 161 e 163 cod. proc. pen., censurati dal giudice monocratico del Tribunale di Asti, in riferimento agli artt. 2, 3, 21, 24, 111 e 117 Cost. (in relazione all'art. 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e all'art. 6 della CEDU), nella parte in cui non prevedono la notifica personale all'imputato dell'atto introduttivo del giudizio penale, «quantomeno» nell'ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio nominato dalla polizia giudiziaria. La descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo , contenuta nell'ordinanza di rimessione, è lacunosa e impedisce alla Corte la necessaria verifica della rilevanza della questione, non essendo indicate le circostanze di fatto necessarie per valutare se, nel caso concreto, il giudice fosse obbligato a procedere alla celebrazione dell'udienza in assenza degli imputati e, quindi, a fare applicazione delle norme censurate. Altresì erronea è l'individuazione di queste ultime, poiché il rimettente avrebbe dovuto sottoporre al sindacato incidentale l'art. 420- bis , comma 2, cod. proc. pen. (che indica i casi in cui il giudice deve procedere in absentia ), anziché esclusivamente gli artt. 161 e 163 cod. proc. pen. (che individuano le regole generali per le notifiche degli atti del procedimento penale). Per altro verso, la pronuncia additiva richiesta non implica una soluzione costituzionalmente obbligata, in quanto dalla giurisprudenza della Corte EDU non discende l'obbligo della notifica personale della vocatio in iudicium , ma la necessità che gli Stati membri predispongano regole alla cui stregua stabilire che l'assenza dell'imputato al processo possa essere ritenuta espressione di una consapevole rinuncia a parteciparvi, sicché l'individuazione degli strumenti attraverso cui consentire al giudice tale verifica non può che essere affidata alla discrezionalità del legislatore, trattandosi di scelte che investono la disciplina degli istituti processuali. Infine, con riferimento all'art. 2 Cost. sussiste assoluto difetto di motivazione in ordine al parametro evocato. Le lacune dell'ordinanza di rimessione che impediscano alla Corte la necessaria verifica della rilevanza rispetto al giudizio principale determinano l'inammissibilità della questione. ( Precedenti citati: ordinanze n. 218 del 2016, n. 20 del 2014 e n. 181 del 2009 ) . L'erronea individuazione della norma da censurare determina l'inammissibilità della questione. ( Precedenti citati: sentenza n. 140 del 2016, ordinanze n. 113 del 2012 e n. 193 del 2009 ) . La richiesta di una pronunzia additiva che implichi una soluzione non costituzionalmente obbligata, nell'ambito di scelte che eccedono i poteri della Corte, comporta l'inammissibilità della questione. ( Precedenti citati: sentenza n. 214 del 2014 e ordinanza n. 269 del 2015 ) . All'imputato va garantita non solo la facoltà di non presenziare al processo, espressione di una scelta difensiva che non può essere configurata come obbligatoria o coercibile, ma anche il diritto di partecipare al dibattimento, potendosi procedere senza di lui solo se l'assenza sia, in modo esplicito o implicito, frutto di una sua libera scelta, o comunque di un suo comportamento volontario. ( Precedenti citati: sentenze n. 301 del 1994 e n. 9 del 1982 ) .
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 161
- codice di procedura penale-Art. 163
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 21
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 6
- patto internazionale dei diritti civili e politici-Art. 14
Pronuncia 37/1999Depositata il 19/02/1999
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. - in relazione all'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 - nei confronti dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. nella parte in cui, qualora non sia possibile eseguire le notificazioni presso il domicilio dichiarato od eletto dall'imputato, impone di eseguirle mediante consegna al difensore, senza peraltro prescrivere alcuna preventiva ricerca volta ad accertare l'attuale domicilio dello stesso imputato o a verificare se egli si trovi in stato di detenzione. Nelle ordinanze di rimessione ci si limita infatti ad allegare genericamente l'inidoneita' del domicilio eletto senza dar mostra - come per un'adeguata motivazione della rilevanza era necessario - di aver verificato la sussistenza di tutte le condizioni che renderebbero applicabile alla concreta fattispecie la disposizione censurata e non invece l'art. 171, lettera e) - che nel caso in cui l'imputato, all'atto della dichiarazione o elezione di domicilio non fosse stato avvisato dell'obbligo, di cui al comma 1, dello stesso art. 161 cod. proc. pen., di comunicare al riguardo ogni eventuale mutamento, prevede la nullita' della notificazione eseguita mediante consegna al difensore - o l'art. 157 - norma generale per la prima notificazione all'imputato non detenuto - o, ricorrendone le condizioni, l'art. 159 cod. proc. pen., in tema di notifica all'imputato dichiarato irreperibile. - V. la precedente massima B. Nello stesso senso, O. n. 241/1998. red.: S. Pomodoro
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 161, comma 4
Parametri costituzionali
- legge-Art. 2
- Costituzione-Art. 77
- Costituzione-Art. 76
- legge-Art. 23
Pronuncia 241/1998Depositata il 03/07/1998
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (nella parte in cui impone di eseguire le notificazioni mediante consegna al difensore, qualora non sia possibile eseguirle presso il domicilio dichiarato od eletto dall'imputato, senza prescrivere alcuna preventiva ricerca volta ad accertare l'attuale domicilio dell'imputato stesso o a verificare se egli si trovi in stato di detenzione), sollevata con riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in quanto il giudice "a quo" - limitandosi a rilevare che la notificazione all'imputato del decreto di citazione e' avvenuta mediante consegna di copia al difensore "per inidoneita' del domicilio in precedenza eletto" - non motiva le ragioni di tale assunta "inidoneita'", che influiscono sulla esatta individuazione della norma applicabile nella fattispecie (alternativamente artt. 161, comma 4, 171, lett. e), 157 o 159 cod. proc. pen.). red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 161, comma 4
Parametri costituzionali
Pronuncia 138/1994Depositata il 13/04/1994
Contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice 'a quo', nell'ambito della inidoneita' (originaria o sopravvenuta) della elezione di domicilio da parte dell'imputato, per cui a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., le notificazioni allo stesso imputato vanno eseguite, ai fini della costituzione del rapporto processuale, mediante consegna delle copie a lui destinate al difensore, non puo' non farsi rientrare, a tenore dello stesso articolo e secondo la giurisprudenza anche relativa alla analoga disposizione dell'art. 171, quinto comma, del codice previgente, anche il caso di rifiuto del domiciliatario di ricevere l'atto. Di conseguenza, non essendo ravvisabile alcuna difformita' di disciplina fra tale ipotesi e quelle assunte nella ordinanza di rimessione a termini di raffronto (venir meno del rapporto fiduciario tra imputato e domiciliatario; mutamento non comunicato del domicilio eletto; impossibilita' della notifica presso il domicilio eletto) per le quali la applicabilita' del disposto dell'art. 161, comma 4, e' pacifica, perdono rilievo le censure formulate in proposito in riferimento al principio di eguaglianza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 161, comma 4, e 485, comma 1, cod. proc. pen.). red.: E.M. rev.: S.P.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 485, comma 1
- codice di procedura penale-Art. 161, comma 4
Parametri costituzionali
Pronuncia 138/1994Depositata il 13/04/1994
Nei casi in cui, per inidoneita' della elezione di domicilio dichiarata dall'imputato, non sia possibile eseguire le notificazioni presso il domiciliatario, la notificazione va rinnovata, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mediante consegna delle copie dell'atto destinate all'imputato, al difensore, anche quando, essendo stato indicato come domiciliatario lo stesso difensore, l'atto sia gia' stato a lui notificato in tale sua specifica veste. Al di la' della esteriore omologabilita', infatti, la notificazione al difensore come tale e la notificazione a mezzo consegna al difensore del soggetto che abbia eletto un domicilio inidoneo, sono istituti non intercambiabili, che assolvono a diverse funzioni e si indirizzano a soggetti diversi del processo (difensore e imputato). - V. massima precedente. red.: E.M. rev.: S.P.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 161, comma 4
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.