Articolo 322 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 428/1998Depositata il 23/12/1998
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 322, 322-bis, 324 e 355 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono all'offeso dal reato di impugnare il provvedimento di rigetto del sequestro preventivo, in quanto - posto che, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., legittimato a richiedere il sequestro preventivo e' esclusivamente il p.m.; che e' gia' stato escluso che il difetto di legittimazione della persona offesa querelante a richiedere il sequestro preventivo integri una violazione del diritto alla tutela giurisdizionale, in considerazione della evidente 'ratio' di prevenzione del reato che connota la misura cautelare in esame e della diversa natura dell'interesse vantato dalla persona offesa dal reato, alla cessazione della situazione di illecito; e che tale interesse, per un verso, non deve necessariamente trovare garanzia, anche indiretta negli strumenti del processo penale, e, per l'altro, appare sufficientemente tutelato dalle misure cautelari esperibili nell'ambito del processo civile - la mancata previsione del potere della persona offesa dal reato di impugnare il provvedimento di rigetto del sequestro preventivo e' una diretta conseguenza del difetto di legittimazione di tale soggetto a richiedere la misura cautelare 'de qua'. - O. n. 334/1991. red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 355
- codice di procedura penale-Art. 324
- codice di procedura penale-Art. 322
- codice di procedura penale-Art. 322 BIS
Parametri costituzionali
Pronuncia 426/1998Depositata il 23/12/1998
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 322-bis cod. proc. pen., per la mancata previsione, nello stesso, della facolta' del pubblico ministero di proporre appello avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sequestro conservativo. A dare plausibilita' ai motivi posti dal giudice 'a quo' a base della denunciata violazione di principi di ragionevolezza e di eguaglianza, non valgono infatti ne' il richiamo alla disposizione dell'art. 318 cod. proc. pen., che tale facolta', contro il provvedimento che dispone il sequestro conservativo, riconosce invece all'imputato - giacche', come la Corte ha avuto occasione di affermare in via generale, la diversita' dei poteri spettanti in materia di impugnazioni all'imputato e al pubblico ministero e' giustificata dalla differente garanzia rispettivamente loro assicurata dagli artt. 24 e 112 Cost. e d'altro canto il potere di impugnazione del pubblico ministero non costituisce estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale - ne' il richiamo all'art. 669-terdecies cod. proc. civ. che, in seguito alla sentenza di parziale illegittimita' n. 253 del 1994 della Corte costituzionale, ammette ora, nel processo civile, il reclamo anche contro l'ordinanza con cui e' stata respinta, la domanda di sequestro conservativo - data la peculiarita' della posizione del pubblico ministero e la piena autonomia del sistema processuale penale rispetto a quello civile - ne', infine, il richiamo alla norma dello stesso art. 322-bis cod. proc. pen., che riconosce sia all'imputato che al pubblico ministero la facolta' di proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo, in quanto mentre il sequestro conservativo e' finalizzato alla soddisfazione di interessi patrimoniali, sia pure facenti capo allo Stato, il sequestro preventivo persegue fini pubblicistici volti alla prevenzione dei reati, e pertanto neppur esso puo' essere propriamente assunto a 'tertium comparationis'. - Riguardo ai poteri del pubblico ministero e dell'imputato in materia di impugnazioni v. S. nn. 98/1994 e 280/1995; riguardo alla normativa del sequestro conservativo nel processo civile e all'autonomia del sistema processuale penale rispetto a quello civile, v., rispettivamente, S. n. 253/1994 (gia' citata nel testo) e S. nn. 326/1997, 51/1998 e 53/1998, ed infine, circa le finalita' del sequestro preventivo nel processo penale, v. S. n. 334/1994. V. anche la precedente massima A. red.: S. Pomodoro
Norme citate
Parametri costituzionali
- codice di procedura civile-Art. 669
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 24
- codice di procedura penale (nuovo)-Art. 318
- codice di procedura penale (nuovo)-Art. 322
Pronuncia 424/1998Depositata il 23/12/1998
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 24, comma primo, Cost., nei confronti del combinato disposto degli artt. 318, 322-bis e 325 cod. proc. pen. nella parte in cui, pur riconoscendo la legittimazione del danneggiato, costituitosi parte civile, a chiedere il sequestro conservativo nel processo penale, non prevedono che egli possa proporre impugnazione avverso il provvedimento con il quale la sua istanza venga respinta. La contestata normativa, inserendosi nel quadro del nuovo sistema di rapporti fra azione civile e azione penale ispirato al 'favor separationis', quale corollario del carattere accessorio e subordinato dell'azione civile quando sia esercitata nel processo penale, lascia infatti al danneggiato dal reato la scelta di far valere i propri diritti nella sede propria (e cioe' nel processo civile) oppure nel processo penale, previa valutazione comparativa dei relativi vantaggi (tra cui la natura privilegiata, a norma dell'art. 316, comma 4, cod. proc. pen., dei crediti a garanzia dei quali la parte civile abbia chiesto ed ottenuto il sequestro) e svantaggi, quale e' certo quello lamentato nel caso. E tuttavia, anche quando il danneggiato abbia optato per il processo penale, il provvedimento di rigetto del richiesto sequestro conservativo, anche se non impugnabile in quella sede, non gli impedisce, ne' in caso di revoca della parte civile (art. 82, comma 2, cod. proc. pen.) ne' in caso di sospensione del processo civile (art. 75, comma 3, cod. proc. pen., ma v. anche l'art. 669-quater cod. proc. civ.) di agire, anche in via cautelare, in sede civile. Pertanto - a parte che l'invocato art. 24, comma primo, Cost. non comporta la garanzia generale del doppio grado di giurisdizione, assicurata dall'art. 111 Cost. solo contro le sentenze e i provvedimenti sulla liberta' personale - non sussiste la denunciata violazione del diritto alla tutela giurisdizionale. Ne' in contrario vale far richiamo al disposto dell'art. 322-bis cod. proc. pen. in base al quale il pubblico ministero puo' chiedere il riesame del provvedimento di rigetto della istanza di sequestro preventivo, giacche' la diversita' di disciplina, sul punto, tra i due tipi di sequestro, trova giustificazione negli interessi pubblicistici alla cui tutela e' preordinato il sequestro preventivo, rispetto a quelli di natura solo patrimoniale e civilistica che connotano invece in maniera esclusiva il sequestro conservativo, e per cui neppure al pubblico ministero, quando ne abbia fatto a sua volta richiesta, e' dato di appellarsi contro il rigetto. - Riguardo ai rapporti, nell'attuale sistema, tra azione civile e azione penale e alle peculiarita' dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale, v. in particolare, S. nn. 433/1997, 353/1994, 94/1996 e 532/1995. Riguardo alle differenze tra sequestro conservativo e sequestro preventivo, v. O. n. 334/1991. red.: S. Pomodoro
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 267/1991Depositata il 12/06/1991
Restituzione degli atti al giudice a quo perche' valuti la rilevanza della sollevata questione alla luce della nuova disciplina introdotta con l'art. 17, d.lgs 14 gennaio 1991, n. 12. (art. 322 bis, cod.proc.pen.) che prevede l'impugnabilita' per tutte le parti interessate dai provvedimenti del GIP in materia di sequestro preventivo.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 325
- codice di procedura penale-Art. 322
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 76
- legge-Art. 2
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.