Articolo 414 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 56/2003Depositata il 28/02/2003
Manifesta inammissibilità - per difetto di rilevanza nel giudizio 'a quo' - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 414, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di cassazione, configura il provvedimento di autorizzazione alla riapertura delle indagini come condizione di procedibilità: soluzione, questa, che porrebbe la norma impugnata in contrasto con plurimi parametri costituzionali, in mancanza della previsione di un termine finale per la presentazione della relativa richiesta da parte del pubblico ministero. Infatti il rimettente è investito, quale giudice dell'udienza preliminare, di una richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero in assenza del prescritto provvedimento di autorizzazione alla riapertura delle indagini, sicché lo specifico profilo sul quale si incentrano le censure di costituzionalità - vale a dire l'omessa previsione di un termine entro il quale la riapertura può essere utilmente richiesta - non incide in alcun modo sulla decisione che il giudice 'a quo' è chiamato ad adottare. - Sulle questioni fomulate allo scopo di conseguire un avallo sul piano interpretativo, v. citate ordinanze n. 199/2001, n. 233/2001, n. 351/2001.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 414, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 27/1995Depositata il 19/01/1995
Diversamente dal previgente ordinamento processuale, il nuovo codice di rito penale assegna una efficacia (limitatamente) preclusiva al provvedimento di archiviazione, emesso il quale, a norma dell'art. 414, l'inizio di un nuovo procedimento e' subordinato a un provvedimento autorizzatorio del giudice. E poiche' caratteristica indefettibile di ogni ipotesi di preclusione e' quella di rendere improduttivi di effetti l'atto e l'attivita' preclusi, ed e' naturalmente compito del giudice sancire tale inefficacia, ne consegue che, qualora il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale in ordine al medesimo fatto per il quale sia stata precedentemente disposta l'archiviazione, provvedendo (come nella specie) a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato, e all'avvio di ulteriori indagini preliminari conclusesi con l'emissione del decreto di citazione a giudizio, senza previamente richiedere ed ottenere la prescritta autorizzazione, il giudice, in mancanza del presupposto del procedere, non puo' che prenderne atto, dichiarando con sentenza che "l'azione penale non doveva essere iniziata " (cfr. artt. 529, 469, 425, nonche', sia pure in termini formalmente non identici, art. 129, cod. proc. pen.). Va quindi respinta la censura di incostituzionalita' mossa - riguardo al procedimento davanti al pretore - all'art. 555, secondo comma, cod. proc. pen., in base agli errati presupposti che, da un lato, nell'ipotesi in questione, l'ordinamento non contemplasse alcuna sanzione processuale e, dall'altro, che per ovviare a tale "anomalia" dovesse introdursi il rimedio - peraltro sicuramente inadeguato - della previsione di una specifica causa di nullita' del decreto di citazione a giudizio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 555, secondo comma, - in relazione all'art. 414 - cod. proc. pen.). red.: S.P.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 414
- codice di procedura penale-Art. 555, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 270/1992Depositata il 12/06/1992
Come la Corte ha gia' affermato, una volta formulate le richieste, la disciplina dei termini stabilita dagli artt. 405, 406 e 407 cod. proc. pen. per il compimento delle indagini preliminari non ha piu' modo di operare, risultando tale disciplina in funzione dell'attivita' di indagine compiuta d'iniziativa del pubblico ministero, e non potendo quindi interferire su quelle successivamente disposte dal giudice. Pertanto - contro quanto ritenuto nell'ordinanza di rimessione - il decorso dei termini di cui agli artt. 405, 406 e 407, non impedisce al giudice delle indagini preliminari presso la pretura circondariale di ordinare al pubblico ministero, con le necessarie indicazioni, la riapertura delle indagini prevista dall'art. 414, attraverso l'esercizio del potere di cui all'art. 554, secondo comma, quale risulta in seguito alla sentenza n. 445 del 1990, fissando il termine indispensabile per il loro compimento. Di conseguenza, dovendosi ritenere integralmente soddisfatto il 'petitum' perseguito dal giudice 'a quo', viene meno il presupposto del sollevato incidente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 414 cod. proc. pen., 'in parte qua', sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 Cost.). - O. n. 436/1991.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 414
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.