Pronuncia 27/1995

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 414 del medesimo codice promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1994 dal Pretore di Brescia - sezione distaccata di Breno - nel procedimento penale a carico di Fostera Giovanni iscritta al n. 270 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 414 del medesimo codice, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Brescia, sezione distaccata di Breno, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Ugo Spagnoli

Data deposito: Thu Jan 19 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

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Massime

SENT. 27/95. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - SUCCESSIVO INIZIO DI NUOVO PROCEDIMENTO, PER LO STESSO FATTO, CON EMISSIONE DI DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO, SENZA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - FACOLTA' DI RILEVARE O ECCEPIRE LA NULLITA' DEL DECRETO DI CITAZIONE - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE FORMULATA IN BASE AD ERRONEI PRESUPPOSTI INTERPRETATIVI - ESISTENZA NELL'ORDINAMENTO DI RIMEDIO, ANCHE SE DIVERSO DA QUELLO PROPOSTO DAL GIUDICE 'A QUO', ATTO AD IMPEDIRE, NELL'IPOTESI 'DE QUA', L'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - NON FONDATEZZA.

Diversamente dal previgente ordinamento processuale, il nuovo codice di rito penale assegna una efficacia (limitatamente) preclusiva al provvedimento di archiviazione, emesso il quale, a norma dell'art. 414, l'inizio di un nuovo procedimento e' subordinato a un provvedimento autorizzatorio del giudice. E poiche' caratteristica indefettibile di ogni ipotesi di preclusione e' quella di rendere improduttivi di effetti l'atto e l'attivita' preclusi, ed e' naturalmente compito del giudice sancire tale inefficacia, ne consegue che, qualora il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale in ordine al medesimo fatto per il quale sia stata precedentemente disposta l'archiviazione, provvedendo (come nella specie) a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato, e all'avvio di ulteriori indagini preliminari conclusesi con l'emissione del decreto di citazione a giudizio, senza previamente richiedere ed ottenere la prescritta autorizzazione, il giudice, in mancanza del presupposto del procedere, non puo' che prenderne atto, dichiarando con sentenza che "l'azione penale non doveva essere iniziata " (cfr. artt. 529, 469, 425, nonche', sia pure in termini formalmente non identici, art. 129, cod. proc. pen.). Va quindi respinta la censura di incostituzionalita' mossa - riguardo al procedimento davanti al pretore - all'art. 555, secondo comma, cod. proc. pen., in base agli errati presupposti che, da un lato, nell'ipotesi in questione, l'ordinamento non contemplasse alcuna sanzione processuale e, dall'altro, che per ovviare a tale "anomalia" dovesse introdursi il rimedio - peraltro sicuramente inadeguato - della previsione di una specifica causa di nullita' del decreto di citazione a giudizio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 555, secondo comma, - in relazione all'art. 414 - cod. proc. pen.). red.: S.P.

Parametri costituzionali