Articolo 102 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 266/2017Depositata il 13/12/2017
È dichiarata manifestamente inammissibile - risolvendosi nell'impropria richiesta di un avallo interpretativo - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102, comma 2, cod. proc. pen., sollevata dal Tribunale di Lecce, in riferimento all'art. 3 Cost., assumendo che la disposizione censurata debba interpretarsi nel senso che non consente al difensore sostituto d'ufficio l'accesso alla liquidazione erariale dell'onorario e delle spese, onde evitare un irragionevole trattamento differenziato rispetto al difensore sostituto per delega (cui tale accesso è precluso in virtù del mandato ricevuto dal difensore). Sottoponendo a critica l'opposta interpretazione, consolidatasi come diritto vivente, ma contestualmente chiedendo alla Corte costituzionale di prendere atto di quella espressamente individuata nell'ordinanza di rimessione come l'unica possibile interpretazione conforme a Costituzione, il rimettente utilizza il giudizio incidentale di legittimità costituzionale all'improprio scopo di ottenere un avallo all'interpretazione da lui scelta (che, invero, contrasta con quella, già indicata dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui al difensore sostituto d'ufficio spetta la liquidazione erariale per l'attività svolta in udienza, in conseguenza della sua equiparazione al difensore d'ufficio). (Precedenti citati: ordinanze n. 201 del 2015, n. 191 del 2013, n. 176 del 2006 e n. 8 del 2005, sull'equiparazione al difensore d'ufficio del sostituto d'ufficio per l'attività svolta in udienza; ordinanza n. 87 del 2016, sulla inammissibilità di questioni volte ad ottenere un improprio avallo interpretativo ). Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, ma non condiviso dal giudice rimettente perché ritenuto costituzionalmente illegittimo, questi ha facoltà di scegliere tra l'adozione di una diversa interpretazione e la proposizione della questione di legittimità costituzionale sulla disposizione, interpretandola alla luce di quel medesimo orientamento, assunto in termini di diritto vivente. ( Precedente citato: sentenza n. 122 del 2017 ).
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 102, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.