Articolo 740-ter - CODICE PROCEDURA PENALE
(( (Ordine di devoluzione).
La Corte di appello, nel deliberare il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, ordina la devoluzione delle cose confiscate ai sensi dell'articolo 740-bis.
Copia del provvedimento e' immediatamente trasmessa al Ministro della giustizia, che concorda le modalita' della devoluzione con lo Stato richiedente.
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