Articolo 13 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 441/1998Depositata il 23/12/1998
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 76 - in relazione all'art. 2, n. 14, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - e 3 Cost., nei confronti dell'art. 13, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui, in caso di connessione tra procedimenti per reati comuni e militari, prevede la operativita' della connessione, e la competenza del giudice ordinario anche per i reati militari, solo se e quando il reato comune e' piu' grave di quello militare. Al riguardo, infatti - premesso che il giudice 'a quo', nell'addurre a motivo della pretesa incondizionata estensione della competenza del giudice ordinario in tutte le ipotesi di connessione previste dall'art. 12 cod. proc. pen., la tutela, a suo avviso da privilegiare, dell'interesse dell'imputato al simultaneo processo, mostra di non avvertire che non necessariamente, anche quando dia luogo a spostamenti della competenza, alla connessione consegue la riunione dei procedimenti, che puo' essere disposta solo quando, a norma dell'art. 17 cod. proc. pen., non pregiudichi la rapida definizione degli stessi - va rilevato, quanto al denunciato eccesso di delega, che con la richiamata direttiva n. 14 della legge n. 81 del 1987, non si e' inteso - diversamente da quanto opinato dal rimettente - attribuire alla competenza per connessione il valore di regola generale ed assoluta, derogabile solo per i reati commessi da imputati minorenni, ma ci si e' limitati a stabilire che la disciplina della connessione da parte del legislatore delegato dovesse prevedere espressamente i relativi casi, con esclusione di qualsiasi discrezionalita' nella determinazione del giudice competente, criterio, questo, puntualmente rispettato dalla disposizione impugnata. Mentre, quanto alla censura formulata in riferimento al principio di ragionevolezza, si osserva che la soluzione delineata dal codice e' espressione di una scelta che si inserisce nella impostazione di fondo del processo penale in favore della trattazione separata dei procedimenti, e che quindi non puo' certo dirsi imposto dall'invocato principio - a prescindere dalle altre considerazioni che possono trarsi dalla Relazione al progetto definitivo del codice - un assetto normativo che travalichi i limiti in cui ordinariamente si esercitino le due distinte giurisdizioni. - Riguardo alla disciplina della connessione tra reati comuni e militari sotto la vigenza del codice del 1930, v. S. nn. 206/1987, 73/1980, 196/1976 e 29/1958; circa il 'favor', in quello vigente, per la separatezza dei procedimenti, v. poi S. n. 254/1992, nonche' O. n. 159/1996; sulle condizioni necessarie per disporne la riunione, v. infine S. n. 247/1998. red.: S. Pomodoro
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 13, comma 2
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 76
- Costituzione-Art. 3
- legge-Art. 2
Pronuncia 169/1997Depositata il 04/06/1997
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che la connessione tra reati comuni e reati militari opera soltanto quando il reato comune e' piu' grave di quello militare, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., in quanto i presupposti della connessione individuati dal giudice rimettente sono palesemente erronei con riferimento ad entrambi i casi di reato continuato e di connessione teleologica (art. 12, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.). red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 13, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.