Articolo 135 - CODICE PROCEDURA PENALE
Il verbale e' redatto dall'ausiliario che assiste il giudice.
Quando il verbale e' redatto con la stenotipia o altro strumento ((idoneo)), il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello Stato.
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