Articolo 599 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 373/1998Depositata il 20/11/1998
Manifesta inammissibilita' della questione, non risultando la stessa formulata in termini univoci. Infatti, il giudice 'a quo', <<oscillando tra la richiesta di estensione al procedimento di appello camerale ora dell'art. 486, comma 5, cod. proc. pen., ora dell'art. 420, comma 3, dello stesso codice>>, prospetta due possibili soluzioni di portata tutt'altro che equivalente. - Sulla prospettazione ancipite del 'petitum' da parte del giudice rimettente, v. O. nn. 325/1994 e 207/1993, 'ex plurimis'. red.: G. Leo
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 599, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 448/1995Depositata il 24/10/1995
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 76 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non comprende tra le cause di incompatibilita' la posizione del giudice d'appello che non ha aderito alla richiesta delle parti che hanno concordato sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d'appello ed hanno indicato la misura della pena. Questa figura di accordo fra le parti, disciplinata dall'art. 599 cod. proc. pen., implica una valutazione di merito da parte del giudice ai fini del giudizio di congruita' della pena concordata. Tuttavia la valutazione contenutistica del giudice non e' idonea a configurare una situazione per la quale valgano le ragioni dell'incompatibilita' per il giudizio di merito, giacche' il "patteggiamento" in appello presenta peculiarita' che lo differenziano dal patteggiamento in senso proprio che si svolge in primo grado, prima dell'apertura del dibattimento (artt. 444 e ss. cod. proc. pen.). Nel caso dell'appello si tratta, difatti, del giudice gia' investito, nella sede propria, del merito, il quale valuta la congruita' della pena in base agli stessi elementi sui quali dovra' fondare la propria decisione al termine del giudizio di impugnazione. Non si e' quindi in presenza, come nel caso dell'accordo delle parti sulla pena in primo grado, di un'anticipazione di giudizio, effettuata sulla base della consultazione e della valutazione degli atti del fascicolo del pubblico ministero. Le stesse considerazioni consentono di ritenere che non sono neppure contraddette le esigenze sostanziali poste a base delle enunciazioni espresse dalla legge di delega e dirette ad evitare che le valutazioni di merito del giudice possano essere condizionate dal precedente svolgimento di determinate attivita' nello stesso procedimento. - V. S. nn. 496/1990, 401/1991, 502/1991, 124/1992, 186/1992, 399/1992, 439/1993, 432/1995. red.: G. Conti
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 34
- codice di procedura penale-Art. 599, comma 4
Parametri costituzionali
Pronuncia 412/1991Depositata il 12/11/1991
Restituzione degli atti al giudice a quo perche' verifichi la rilevanza della questione - sollevata nel corso di un giudizio d'appello a carico di persona imputata di reato per il quale e' comminata la pena dell'ergastolo, e condannata in primo grado, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni trenta di reclusione - alla luce della sentenza n. 176/1991 - dichiarativa della illegittimita' costituzionale dell'art. 442, secondo comma, ultimo periodo, cod. proc. pen.. ("Alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione di anni trenta") - per effetto della quale il giudizio abbreviato, per i reati in ordine ai quali e' comminata la pena dell'ergastolo, non e' piu' praticabile.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 599, comma 2
- codice di procedura penale-Art. 127, comma 3
- codice di procedura penale-Art. 127, comma 4
Parametri costituzionali
Pronuncia 435/1990Depositata il 10/10/1990
La ratio della direttiva n. 93, quale emerge dalla legge delega e dai lavori preparatori, e' quella di accelerare la definizione del processo con l'adozione di un rito abbreviato, ma a patto che siano in discussione questioni attinenti alla pena e non anche alla responsabilita'. Ritenere che l'accordo tra le parti possa far travalicare tale limite significa infatti supporre che il legislatore delegante abbia inteso derogare indiscriminatamente, nella materia degli appelli, al generale principio della pubblicita' nella trattazione del merito dei procedimenti penali. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi l'art. 599, quarto comma, del nuovo codice di rito, nonche' il successivo quinto comma ed il secondo comma dell'art. 602 - che presuppongono il primo - in quanto eccedenti i limiti della delega, nella parte in cui consentono la definizione del procedimento nei modi ivi previsti anche al di fuori dei casi elencati nel primo comma dello stesso art. 599. Il richiamo ad esso dell'art. 245 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, va inteso di conseguenza.
Norme citate
- codice di procedura penale 1988 (disp. att.)-Art. 245, comma 2
- codice di procedura penale-Art. 599, comma 5
- codice di procedura penale-Art. 599, comma 4
- codice di procedura penale-Art. 602, comma 2
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 77
- Costituzione-Art. 76
- legge-Art. 6
- legge-Art. 2
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.