Pronuncia 412/1991

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 127, terzo e quarto comma e 599, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1991 dalla Corte di assise di appello di Trieste nel procedimento penale a carico di Ragagnin Pietro, iscritta al n. 313 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli. Ritenuto che la Corte di assise di appello di Torino ha, con ordinanza del 7 marzo 1991, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 127, terzo e quarto comma, e 599, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono che nel giudizio abbreviato in grado d'appello l'imputato, detenuto in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e che ne abbia fatto richiesta, debba essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo; e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio d'appello a carico di persona imputata di uxoricidio aggravato dalla premeditazione - reato in ordine al quale è comminata la pena dell'ergastolo (v. art. 577, primo comma, n. 3, del codice penale) - condannata in primo grado, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni trenta di reclusione irrogata a norma dell'art. 442, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura penale; che questa Corte, con sentenza n. 176 del 1991, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale proprio dell'art. 442, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura penale ("Alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione di anni trenta"); e che, quindi, spetta al giudice rimettente verificare se, in conseguenza della indicata decisione della Corte che ha espunto dall'ordinamento il giudizio abbreviato per reati in ordine ai quali è comminata la pena dell'ergastolo, la questione sollevata sia tuttora rilevante nel processo a quo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti alla Corte di assise di appello di Torino. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Giuliano Vassalli

Data deposito: Tue Nov 12 1991 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: CORASANITI

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Massime

ORD. 412/91. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RITO ABBREVIATO - SENTENZA DI CONDANNA - APPELLO - IMPUTATO DETENUTO FUORI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE - AUDIZIONE PRIMA DELL'UDIENZA - DELEGA AL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI IMPUTATI DETENUTI NELLO STESSO LUOGO DEL GIUDIZIO - DENUNCIATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - "IUS SUPERVENIENS" (PER EFFETTO DI SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE.) - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Restituzione degli atti al giudice a quo perche' verifichi la rilevanza della questione - sollevata nel corso di un giudizio d'appello a carico di persona imputata di reato per il quale e' comminata la pena dell'ergastolo, e condannata in primo grado, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni trenta di reclusione - alla luce della sentenza n. 176/1991 - dichiarativa della illegittimita' costituzionale dell'art. 442, secondo comma, ultimo periodo, cod. proc. pen.. ("Alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione di anni trenta") - per effetto della quale il giudizio abbreviato, per i reati in ordine ai quali e' comminata la pena dell'ergastolo, non e' piu' praticabile.