Articolo 436 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 512/1995Depositata il 18/12/1995
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, riferita agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dell'art. 436, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui, per il compimento delle indagini riaperte a seguito di revoca di sentenza di non luogo a procedere stabilisce un termine improrogabile non superiore a sei mesi, in quanto, ribadito che la previsione di un limite cronologico per lo svolgimento delle indagini preliminari risponde alla duplice necessita' di imprimere tempestivita' alle investigazioni e di garantire le condizioni di chi a tali indagini e' assoggettato, e che pertanto, cio' non costituisce ostacolo al principio di obbligatorieta' dell'azione penale, non e' irragionevole che , per il caso di riapertura delle indagini conseguenti alla revoca della sentenza di non luogo a procedere, venga previsto un diverso regime, sia rispetto all'art. 406 del codice di procedura penale che consente la proroga del termine di durata delle indagini preliminari, sia rispetto all'art. 407 del codice di procedura penale, che per alcune categorie di delitti (alle quali appartiene il delitto per il quale procede il giudice 'a quo') prevede un termine annuale, poiche' la revoca di un provvedimento di non luogo a procedere (nel caso di specie, una sentenza di proscioglimento) costituisce adeguato elemento ostativo a sottoporre il prosciolto al regime ordinario previsto per le indagini compiute per la prima volta, tanto piu' in considerazione della possibilita' di utilizzare le prove acquisite prima della sentenza suddetta. - V. O. nn. 48/1993 e 485/1993. red.: F. Mangano
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 436, comma 3
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.