Articolo 390 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 390, comma 3-bis, e 391 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il giudice possa acquisire e utilizzare ai fini della convalida dell?arresto soltanto gli elementi su cui si fonda la richiesta del pubblico ministero e quelli derivanti dall?interrogatorio dell?arrestato. Infatti, tenuto conto della struttura e della funzione dell?udienza di convalida, volta esclusivamente a verificare le condizioni di legittimità dell?arresto, non contrasta con il principio di ragionevolezza che al giudice non sia consentito procedere all?assunzione di ulteriori elementi ai fini della decisione, quali l?esame di testimoni; né la garanzia del giusto processo impone di modellare ogni procedimento incidentale 'de libertate' sullo schema del processo di merito. - V. precedente ordinanza n. 412/1999. - In tema di attuazione del principio del giusto processo, v. ordinanza n. 321/2001. M.F.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 390, comma 3-bis, e 391 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevedono la facoltà del pubblico ministero di non comparire nell?udienza di convalida. Infatti, da un lato il carattere facoltativo della partecipazione del pubblico ministero trova una non irragionevole giustificazione nelle esigenze di semplificazione e di snellimento dell?udienza di convalida, fermo restando che è comunque garantita, pur in assenza del pubblico ministero, sia una forma di contraddittorio ?cartolare?, sia la possibilità di acquisire i documenti prodotti dalla difesa; dall?altro la garanzia costituzionale del giusto processo è estranea al ruolo e alla funzione del giudice della convalida delineati dalle norme processuali. M.F.
Un controllo del giudice sulla legittimita' dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale adottati dall'autorita' di pubblica sicurezza di propria iniziativa non e' imposto, dall'art. 13, terzo comma, della Costituzione, "sempre e comunque". Una pronuncia sulla convalida da parte dell'autorita' giudiziaria e' necessaria quando si tratti di protrarre nel tempo, oltre i termini tassativamente indicati dal precetto costituzionale, gli effetti del provvedimento restrittivo, ma non quando tali effetti, per vizi inerenti al procedimento, siano destinati automaticamente a cessare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 13, terzo comma, Cost., dell'art. 390 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude che il pubblico ministero debba richiedere al giudice delle indagini preliminari la convalida dell'arresto o del fermo, ove, divenuti questi inefficaci ai sensi dell'art. 386, settimo comma, o dell'art. 390, terzo comma, stesso codice, per decorso dei termini, sia stata ordinata la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato).