Pronuncia 515/1990

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 390 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Cotrone Salvatore ed altro, iscritta al n. 434 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 390 del codice di procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento all'art. 13, terzo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: CHELI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 2 novembre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Enzo Cheli

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CONSO

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Massime

SENT. 515/90 A. LIBERTA' PERSONALE - GARANZIA COSTITUZIONALE - FINALITA' - MISURE COERCITIVE ADOTTATE DALL'AUTORITA' DI P.S. - ECCEZIONALITA' E PROVVISORIETA'.

La disciplina costituzionale posta dall'art. 13 Cost. in tema di liberta' personale mira in primo luogo a garantire la difesa della persona umana da forme illegittime di detenzione e, in particolare, dall'uso arbitrario del potere di arresto da parte dell'autorita' di polizia. Tali finalita', nei casi eccezionali di necessita' ed urgenza, tassativamente indicati dalla legge, in cui i provvedimenti limitativi della liberta' siano stati adottati non dal giudice ma dall'autorita' di pubblica sicurezza, vengono perseguite - ai sensi del terzo comma dell'art. 13 - mediante l'adozione di un meccanismo procedurale rigorosamente scandito nei tempi e nelle competenze, meccanismo incentrato sul carattere provvisorio del provvedimento adottato dall'autorita' di pubblica sicurezza.

Parametri costituzionali

SENT. 515/90 B. LIBERTA' PERSONALE - PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO ADOTTATO DALL'AUTORITA' DI P.S. - ORDINE DI LIBERAZIONE IMMEDIATA PER DECORRENZA DEI TERMINI - PRONUNCIA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA SULLA CONVALIDA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Un controllo del giudice sulla legittimita' dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale adottati dall'autorita' di pubblica sicurezza di propria iniziativa non e' imposto, dall'art. 13, terzo comma, della Costituzione, "sempre e comunque". Una pronuncia sulla convalida da parte dell'autorita' giudiziaria e' necessaria quando si tratti di protrarre nel tempo, oltre i termini tassativamente indicati dal precetto costituzionale, gli effetti del provvedimento restrittivo, ma non quando tali effetti, per vizi inerenti al procedimento, siano destinati automaticamente a cessare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 13, terzo comma, Cost., dell'art. 390 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude che il pubblico ministero debba richiedere al giudice delle indagini preliminari la convalida dell'arresto o del fermo, ove, divenuti questi inefficaci ai sensi dell'art. 386, settimo comma, o dell'art. 390, terzo comma, stesso codice, per decorso dei termini, sia stata ordinata la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato).

Parametri costituzionali

SENT. 515/90 C. LIBERTA' PERSONALE - PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI ADOTTATI DALL'AUTORITA' DI P.S. - NON NECESSITA' DI PRONUNCIA SULLA CONVALIDA IN SEGUITO A GIA' DISPOSTA LIBERAZIONE IMMEDIATA - DIRITTI DELL'INTERESSATO VERSO L'ORGANO RESPONSABILE.

Nei casi in cui, in seguito a provvedimento restrittivo della liberta' adottato dal'autorita' di P.S., divenuto inefficace, per decorso di termini, ai sensi dell'art. 386, settimo comma o dell'art. 390, settimo comma, cod. proc. pen., essendosi realizzata la primaria esigenza della liberazione immediata dell'arrestato (o del fermato), una pronuncia del giudice sulla convalida non e' piu' richiesta (v. massima precedente), un accertamento sull'operato dell'organo che ha impartito il provvedimento e sulle eventuali conseguenti responsabilita', potra' pur sempre essere promosso dal soggetto che si ritenga ingiustamente leso, mediante il ricorso agli ordinari strumenti processuali.

SENT. 515/90 D. LIBERTA' PERSONALE - PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO ADOTTATO DALL'AUTORITA' DI P.S. - SUCCESSIVO ORDINE DI LIBERAZIONE IMMEDIATA - NON NECESSITA' MA POSSIBILITA' DI UNA PRONUNCIA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA SULLA CONVALIDA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - FATTISPECIE.

Riguardo all'ipotesi in cui, in seguito a provvedimento restrittivo della liberta' personale adottato dall'autorita' di P.S., sia stata ordinata la liberazione immediata dell'arrestato (o del fermato) nulla vieta che il legislatore, nell'ambito delle scelte rimesse alla sua discrezionalita', possa disporre che l'udienza di convalida, anche se non piu' necessaria ai sensi dell'art. 13 Cost., sia tenuta pur dopo la liberazione, tanto piu' se questa sia stata determinata (come nella fattispecie richiamata dall'art. 121 del d.lgs. n. 271 del 1989) non da vizi procedurali, bensi' da una valutazione di opportunita' del pubblico ministero, che ritenga di non dover richiedere per motivi di merito l'applicazione di misure coercitive.

Norme citate

  • codice di procedura penale 1988 (disp. att.)-Art. 121