Articolo 133-bis - CODICE PROCEDURA PENALE
((
Salvo che sia diversamente previsto, quando l'autorita' giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o piu' parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza si osservano le disposizioni di cui all'articolo 133-ter.
))
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.