Articolo 228 - CODICE PROCEDURA PENALE
Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine puo' essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento.
Il perito puo' essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame delle parti e all'assunzione di prove nonche' a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attivita' materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni.
Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito richieda notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell'accertamento peritale.
Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione e' rimessa al giudice, senza che cio' importi sospensione delle operazioni stesse.
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