Articolo 537 - CODICE PROCEDURA PENALE
La falsita' di un atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna, e' dichiarata nel dispositivo.
Con lo stesso dispositivo e' ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze e, se e' il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dell'atto o del documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita.
La cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma non e' ordinata quando possono essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento.
La pronuncia sulla falsita' e' impugnabile, anche autonomamente, con il mezzo previsto dalla legge per il capo che contiene la decisione sull'imputazione.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza di proscioglimento.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.