Articolo 392 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 14/2021Depositata il 05/02/2021
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale quando il presupposto interpretativo da cui essa muove non è implausibile. (Nel caso di specie, l'interpretazione dell'art. 392, comma 1- bis , cod. proc. pen., nella parte in cui assume che il giudice sia tenuto ad ammettere la testimonianza del minorenne in sede di incidente probatorio, pur in assenza di diritto vivente, trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità, sebbene in riferimento alla testimonianza della persona offesa minorenne e nonostante il contrasto, sul distinto profilo dell'impugnabilità o meno del rigetto della richiesta di incidente probatorio, con altra giurisprudenza, peraltro successiva all'ordinanza di rimessione. ( Precedenti citati: sentenze n. 187 del 2019, n. 135 del 2018, n. 42 del 2017 e n. 262 del 2015 ).
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 392, comma 1
Pronuncia 14/2021Depositata il 05/02/2021
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. - dell'art. 392, comma 1- bis , cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che, nei procedimenti per i delitti ivi indicati, l'assunzione della testimonianza in sede di incidente probatorio, richiesta dal pubblico ministero o dalla persona offesa dal reato, debba riguardare la persona minorenne che non sia anche persona offesa dal reato. La presunzione di un'analoga condizione di vulnerabilità che avvince le due categorie di soggetti è conforme a dati di esperienza generalizzati - riassumibili nella formula dell' id quod plerumque accidit - e la conseguente scelta di equipararli, quanto all'anticipazione dell'assunzione testimoniale, non trascende la sfera di discrezionalità riservata al legislatore nella conformazione degli istituti processuali in materia penale. Inoltre, l'eccezione che la disposizione censurata introduce rispetto al principio di immediatezza della prova e alla sua conseguente formazione in dibattimento risulta compensata dalla circostanza che le modalità di assunzione anticipata della prova testimoniale del soggetto vulnerabile sono disciplinate da plurime disposizioni codicistiche in modo tale da garantire il diritto di difesa della persona sottoposta alle indagini, con particolare riferimento al contributo che questi può dare alla formazione della prova nel rispetto del principio costituzionale del contraddittorio. ( Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2021, n. 137 del 2020, n. 253 del 2019, n. 132 del 2019, n. 92 del 2018, n. 31 del 2017, n. 20 del 2017, n. 268 del 2016, n. 216 del 2016, n. 63 del 2005, n. 529 del 2002, n. 114 del 2001, n. 262 del 1998; ordinanze n. 318 del 2008, n. 358 del 2004, n. 108 del 2003, n. 431 del 2001, n. 399 del 2001 e n. 583 del 2000 ) .
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 392, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 146/2009Depositata il 08/05/2009
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 cod. proc. pen. censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima disposizione, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Il rimettente non ha, infatti, verificato la possibilità di pervenire ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, sulla base delle precedenti pronunce costituzionali in materia, e non ha adeguatamente motivato in ordine alla rilevanza della questione. - La sentenza n. 77/1994, citata, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. oggi impugnati nella parte in cui non consentono che, nei casi di cui all'art. 392 cod. proc. pen., l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare. La ratio di tal pronuncia è stata precisata dalle ordinanze n. 249/2003, n. 368/2002, n. 118/2001, citate. - Sulla necessità, per il rimettente, di adottare l'interpretazione aderente al parametro costituzionale v, citate, ex plurimis , ordinanze n. 226, 205 e 193/2008 e n. 35/2006.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 392
- codice di procedura penale-Art. 393
Parametri costituzionali
Pronuncia 249/2003Depositata il 15/07/2003
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 392 e 393 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione in quanto non prevedono che la richiesta di incidente probatorio possa essere presentata anche dopo la scadenza del termine stabilito dall?art. 405, comma 2, del codice di procedura penale per la conclusione delle indagini preliminari e prima dell?inizio dell?udienza preliminare, durante la quale, invece, in applicazione della sentenza costituzionale n. 77 del 1994, è consentita la richiesta di incidente probatorio. Poiché la 'ratio' dell?estensione operata dalla sentenza n. 77 del 1994 va ricercata nell?esigenza di ?garantire l?effettività del diritto delle parti alla prova? di fronte al pericolo della perdita irrimediabile della prova medesima ? esigenza che può presentarsi, ed essere assicurata, anche tra la conclusione delle indagini e l?inizio dell?udienza preliminare ?, consentire l?assunzione mediante incidente probatorio, dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari, di prove non esposte, invece, al rischio di irrimediabile dispersione comporterebbe, infatti, una profonda alterazione dei rapporti tra questa fase ed il giudizio, nonché una irragionevole dilatazione della durata delle indagini e quindi dei tempi del procedimento. In assenza del pericolo di perdita irrimediabile della prova, si rivelano prive di fondamento le censure prospettate in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione. - Menzionate in termini, in relazione a questioni analoghe, le ordinanze n. 368/2002 e n. 118/2001.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 392
- codice di procedura penale-Art. 393
Parametri costituzionali
Pronuncia 108/2003Depositata il 01/04/2003
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32 e 111 della Costituzione, nella parte in cui consente di procedere ad incidente probatorio fuori dalle ipotesi ordinarie solo quando, nell'ambito di procedimenti per reati sessuali, si debba assumere la testimonianza di persona minore di sedici anni, e non quando si debba assumere la testimonianza di persona maggiorenne affetta da insufficienza mentale tale da richiedere una tutela particolare. Infatti - posto che la tutela della personaità del teste e la genuinità della prova costituiscono interessi costituzionalmente rilevanti la cui protezione può trovare, fra l'altro, adeguata soddisfazione attraverso una corretta applicazione delle ordinarie previsioni dell'istituto in questione - il ricorso all'incidente probatorio al di fuori delle ipotesi ordinarie, nel caso in cui si debba assumere la testimonianza di un minore infrasedicenne in un procedimento per reati sessuali, rappresenta una eccezione rispetto alla regola generale per cui la prova si forma nel dibattimento, e corrisponde ad una scelta del legislatore, rispetto alla quale non è dato di rinvenire ragioni costituzionali che ne impongano la estensione al caso del teste infermo di mente. - V. precedente citato, ordinanza n. 583/2000. - Sulla testimonianza di minori e infermi di mente, v. citate sentenze n. 529/2002, n. 114/2001.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 392, comma 1
Pronuncia 529/2002Depositata il 18/12/2002
La scelta legislativa che sta a base della norma di cui all'art. 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale ? denunciato nella parte in cui non estende la possibilità di far ricorso all'incidente probatorio per assumere la testimonianza di un minore di sedici anni, parte offesa di un reato diverso da quelli sessuali ? non è censurabile non solo o non tanto perché si richiede di estendere una norma speciale, mentre la norma generale è quella per cui la prova è assunta in dibattimento, salve le eccezioni espressamente contemplate; quanto soprattutto perché essa non è priva di giustificazione, trattandosi di reati rispetto ai quali si pone con maggiore intensità ed evidenza l'esigenza di proteggere la personalità del minore, nell'ambito del suo coinvolgimento nel processo, e la genuinità della prova (cfr. sentenza n. 114 del 2001). Non si può quindi dire che la norma speciale sia riferita ad un oggetto non corrispondente e irragionevolmente più circoscritto di quanto non imponga la sua 'ratio', ciò che solo potrebbe condurre a ravvisare una violazione del principio costituzionale di eguaglianza. La sola circostanza, peraltro, che il legislatore abbia apprezzato l'opportunità di estendere lo strumento eccezionale dell'incidente probatorio al caso in cui si debba assumere la testimonianza di un minore di anni sedici in un procedimento per reati sessuali, differenziando le regole del rito in vista della specificità di tali reati, non può valere a dimostrare che tale eccezione sia costituzionalmente dovuta, al fine di tutelare la personalità del minore, indipendentemente dal tipo di reato, sia pure solo ai fini della testimonianza della parte offesa. Né, d'altra parte, le modalità di assunzione della testimonianza dipendono, di per sé, dal ricorso o meno all'incidente probatorio, essendo ben possibili modalità speciali, idonee a proteggere la personalità del teste minorenne, anche nel dibattimento. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 392-bis del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione. ? In tema di applicabilità dell'art. 498, comma 4-bis, indipendentemente dal reato per cui si procede, menzionata la sentenza n. 114/2001.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 392, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 368/2002Depositata il 18/07/2002
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, in quanto le norme censurate prevedono che l'incidente probatorio non possa essere chiesto, e quindi ammesso, dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari. Infatti la prova che il rimettente vorrebbe assumere con incidente probatorio non è tra quelle suscettibili di essere esposte al rischio di irrimediabile dispersione, sicché consentirne l'assunzione comporterebbe una profonda alterazione dei rapporti tra la fase delle indagini preliminari e il giudizio e una irragionevole dilatazione della durata delle indagini e, quindi, dei tempi del procedimento. - Su una questione analoga, v. citata ordinanza n. 118/2001. - Sull'assunzione della prova in caso di pericolo di perdita irrimediabile, v. citata sentenza n. 77/1994.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 393
- codice di procedura penale-Art. 392
Parametri costituzionali
Pronuncia 262/2001Depositata il 17/07/2001
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, nella parte in cui limita i casi in cui può essere richiesto incidente probatorio in ordine alle dichiarazioni delle persone indicate nell'articolo 210 cod. proc. pen., ai soli casi previsti dalle lettere a) e b), in quanto nella disposizione impugnata è già stato eliminato il riferimento alle circostanze previste dalle lettere a) e b), ad opera dell'art. 4, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 267. M.R.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 392, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 118/2001Depositata il 09/05/2001
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che, nei casi disciplinati dall'art. 392 cod. proc. pen., l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito, per i reati indicati dall'art. 550 cod. proc. pen., fino alla citazione diretta a giudizio. Il giudice rimettente, infatti, non ha precisato quali siano nella specie i motivi che rendano concreto il pericolo di perdita irrimediabile della prova, se la sua assunzione fosse differita al dibattimento, e tale omissione si traduce in un difetto di motivazione sulla rilevanza. - Sulla l'illegittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare, v. sentenza n. 77/1994. M.R.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 392
- codice di procedura penale-Art. 393
Parametri costituzionali
Pronuncia 583/2000Depositata il 29/12/2000
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale - che, nei procedimenti per delitti sessuali, prevede la possibilita' per il pubblico ministero e per la persona sottoposta alle indagini di chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1, e cioe' delle condizioni che in via generale legittimano la richiesta di procedere con incidente probatorio - "nella parte in cui non prevede che le disposizioni in esso previste si applichino anche all'assunzione della testimonianza della persona inferma di mente", sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, per la lamentata disparita' di trattamento di situazioni identiche, nonche' violazione del diritto alla difesa della persona indagata. La norma censurata appare frutto di una scelta del legislatore, rispetto alla quale non e' dato di rinvenire ragioni costituzionali che ne impongano l'estensione al caso del teste infermo di mente, la cui situazione non e' di per se' meccanicamente equiparabile a quella del teste minore infrasedicenne (e non e' detto presenti gli stessi caratteri che hanno indotto il legislatore ad ampliare la possibilita' di ricorso all'incidente probatorio), e tenuto conto che le ipotesi in cui la prova possa venir meno o deteriorarsi nelle more delle indagini sono prese in considerazione dal legislatore nello stabilire i casi in cui, in generale, puo' farsi ricorso, anche su richiesta dell'indagato, all'incidente probatorio (art. 392, comma 1, codice di procedura penale). - sull' art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, sentenza n. 262/1998; - sulla non meccanica equiparabilita' del caso del teste infermo di mente a quello del teste minore infrasedicenne, sentenza n. 283/1997; - sulle finalita' perseguite con l'istituto dell'incidente probatorio, sentenza n. 77/1994. A.G.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 392, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.