Pronuncia 529/2002

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, nonché dell'art. 398, comma 5-bis, dello stesso codice, promosso con ordinanza in data 9 novembre 2001 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, iscritta al n. 113 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2002. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2002 il Giudice relatore Valerio Onida.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe; b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, dallo stesso Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2002. F.to: Riccardo CHIEPPA, Presidente Valerio ONIDA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 2002. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Valerio Onida

Data deposito: Wed Dec 18 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CHIEPPA

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Massime

PROCESSO PENALE - INCIDENTE PROBATORIO - TESTIMONE PARTE OFFESA - MINORE DI SEDICI ANNI - IMPOSSIBILITÀ DI ASSUMERNE LA TESTIMONIANZA ANCHE NELLE IPOTESI DI REATI DIVERSI DA QUELLI SESSUALI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEI DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La scelta legislativa che sta a base della norma di cui all'art. 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale – denunciato nella parte in cui non estende la possibilità di far ricorso all'incidente probatorio per assumere la testimonianza di un minore di sedici anni, parte offesa di un reato diverso da quelli sessuali – non è censurabile non solo o non tanto perché si richiede di estendere una norma speciale, mentre la norma generale è quella per cui la prova è assunta in dibattimento, salve le eccezioni espressamente contemplate; quanto soprattutto perché essa non è priva di giustificazione, trattandosi di reati rispetto ai quali si pone con maggiore intensità ed evidenza l'esigenza di proteggere la personalità del minore, nell'ambito del suo coinvolgimento nel processo, e la genuinità della prova (cfr. sentenza n. 114 del 2001). Non si può quindi dire che la norma speciale sia riferita ad un oggetto non corrispondente e irragionevolmente più circoscritto di quanto non imponga la sua 'ratio', ciò che solo potrebbe condurre a ravvisare una violazione del principio costituzionale di eguaglianza. La sola circostanza, peraltro, che il legislatore abbia apprezzato l'opportunità di estendere lo strumento eccezionale dell'incidente probatorio al caso in cui si debba assumere la testimonianza di un minore di anni sedici in un procedimento per reati sessuali, differenziando le regole del rito in vista della specificità di tali reati, non può valere a dimostrare che tale eccezione sia costituzionalmente dovuta, al fine di tutelare la personalità del minore, indipendentemente dal tipo di reato, sia pure solo ai fini della testimonianza della parte offesa. Né, d'altra parte, le modalità di assunzione della testimonianza dipendono, di per sé, dal ricorso o meno all'incidente probatorio, essendo ben possibili modalità speciali, idonee a proteggere la personalità del teste minorenne, anche nel dibattimento. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 392-bis del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione. – In tema di applicabilità dell'art. 498, comma 4-bis, indipendentemente dal reato per cui si procede, menzionata la sentenza n. 114/2001.

PROCESSO PENALE - INCIDENTE PROBATORIO - MINORE DI ANNI SEDICI, PARTE OFFESA DEL REATO - IMPOSSIBILITÀ DI ASSUMERNE LA TESTIMONIANZA CON PARTICOLARI MODALITÀ, ANCHE NELLE IPOTESI DI REATO DIVERSE DA QUELLE A SFONDO SESSUALE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza di un minore di sedici anni possa avvenire con le particolari modalità ivi previste anche quando si procede per ipotesi di reato diverse da quelle ivi indicate, ed il testimone sia anche parte offesa del reato. La questione sarebbe rilevante, infatti, solo se il remittente ritenesse di poter procedere – come invece, allo stato della legislazione in vigore, nega di poter fare – all'assunzione della testimonianza mediante incidente probatorio.