Articolo 393 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 146/2009Depositata il 08/05/2009
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 cod. proc. pen. censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima disposizione, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Il rimettente non ha, infatti, verificato la possibilità di pervenire ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, sulla base delle precedenti pronunce costituzionali in materia, e non ha adeguatamente motivato in ordine alla rilevanza della questione. - La sentenza n. 77/1994, citata, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. oggi impugnati nella parte in cui non consentono che, nei casi di cui all'art. 392 cod. proc. pen., l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare. La ratio di tal pronuncia è stata precisata dalle ordinanze n. 249/2003, n. 368/2002, n. 118/2001, citate. - Sulla necessità, per il rimettente, di adottare l'interpretazione aderente al parametro costituzionale v, citate, ex plurimis , ordinanze n. 226, 205 e 193/2008 e n. 35/2006.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 392
- codice di procedura penale-Art. 393
Parametri costituzionali
Pronuncia 249/2003Depositata il 15/07/2003
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 392 e 393 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione in quanto non prevedono che la richiesta di incidente probatorio possa essere presentata anche dopo la scadenza del termine stabilito dall?art. 405, comma 2, del codice di procedura penale per la conclusione delle indagini preliminari e prima dell?inizio dell?udienza preliminare, durante la quale, invece, in applicazione della sentenza costituzionale n. 77 del 1994, è consentita la richiesta di incidente probatorio. Poiché la 'ratio' dell?estensione operata dalla sentenza n. 77 del 1994 va ricercata nell?esigenza di ?garantire l?effettività del diritto delle parti alla prova? di fronte al pericolo della perdita irrimediabile della prova medesima ? esigenza che può presentarsi, ed essere assicurata, anche tra la conclusione delle indagini e l?inizio dell?udienza preliminare ?, consentire l?assunzione mediante incidente probatorio, dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari, di prove non esposte, invece, al rischio di irrimediabile dispersione comporterebbe, infatti, una profonda alterazione dei rapporti tra questa fase ed il giudizio, nonché una irragionevole dilatazione della durata delle indagini e quindi dei tempi del procedimento. In assenza del pericolo di perdita irrimediabile della prova, si rivelano prive di fondamento le censure prospettate in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione. - Menzionate in termini, in relazione a questioni analoghe, le ordinanze n. 368/2002 e n. 118/2001.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 392
- codice di procedura penale-Art. 393
Parametri costituzionali
Pronuncia 368/2002Depositata il 18/07/2002
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, in quanto le norme censurate prevedono che l'incidente probatorio non possa essere chiesto, e quindi ammesso, dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari. Infatti la prova che il rimettente vorrebbe assumere con incidente probatorio non è tra quelle suscettibili di essere esposte al rischio di irrimediabile dispersione, sicché consentirne l'assunzione comporterebbe una profonda alterazione dei rapporti tra la fase delle indagini preliminari e il giudizio e una irragionevole dilatazione della durata delle indagini e, quindi, dei tempi del procedimento. - Su una questione analoga, v. citata ordinanza n. 118/2001. - Sull'assunzione della prova in caso di pericolo di perdita irrimediabile, v. citata sentenza n. 77/1994.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 393
- codice di procedura penale-Art. 392
Parametri costituzionali
Pronuncia 118/2001Depositata il 09/05/2001
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che, nei casi disciplinati dall'art. 392 cod. proc. pen., l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito, per i reati indicati dall'art. 550 cod. proc. pen., fino alla citazione diretta a giudizio. Il giudice rimettente, infatti, non ha precisato quali siano nella specie i motivi che rendano concreto il pericolo di perdita irrimediabile della prova, se la sua assunzione fosse differita al dibattimento, e tale omissione si traduce in un difetto di motivazione sulla rilevanza. - Sulla l'illegittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare, v. sentenza n. 77/1994. M.R.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 392
- codice di procedura penale-Art. 393
Parametri costituzionali
Pronuncia 70/2001Depositata il 16/03/2001
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 393 del codice di procedura penale, nella parte in cui prescrive la necessità della richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari per l'espletamento dell'incidente probatorio. Infatti da un lato il giudice rimettente - giudice delle indagini preliminari - non ha indicato per quale motivo debba pronunciarsi su un tema (l'utilizzabilita della prova), la cui valutazione e utilizzazione è normalmente riservata al giudice del dibattimento; dall'altro, nel giudizio 'a quo' non vi era necessità di una proroga del termine per le indagini preliminari. M.R.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 393
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 10
- legge-Art.
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 24
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art.
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 76
- legge-Art. 2
Pronuncia 141/1997Depositata il 16/05/1997
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, per difetto di motivazione sulla sua rilevanza (nella specie, il GIP presso la Pretura circondariale, di fronte alla reiterata opposizione della persona offesa dal reato alla richiesta di archiviazione del P.M., fondata sulla richiesta di ulteriori accertamenti medico-legali, nell'impugnare gli artt. 393, 394 e 551 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui impediscono alla persona offesa di investire direttamente il giudice per le indagini preliminari della richiesta di incidente probatorio, ha omesso di considerare se, nel caso di specie, erano sussistenti le condizioni di cui agli artt. 392, comma primo, lett. f), e comma secondo, cod. proc. pen., per disporre perizia mediante incidente probatorio, subordinando all'espletamento di questo mezzo di prova, la possibilita' di ordinare al P.M. di formulare l'imputazione, laddove per emettere tale ordine il G.I.P. puo' utilizzare qualsiasi elemento acquisito nel corso delle indagini, tra cui non solo le consulenze tecniche disposte dal P.M., ma anche quelle depositate dalla persona offesa o dalla persona sottoposta ad indagini). red.: F. Mangano
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 393
- codice di procedura penale-Art. 394
- codice di procedura penale-Art. 551
Parametri costituzionali
Pronuncia 181/1994Depositata il 16/05/1994
La disposizione dell'art. 403 cod. proc. pen., che pone limiti alla utilizzabilita' nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio, costituisce sviluppo attuativo della direttiva n. 40 dell'art. 2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, che, in tema di incidente probatorio, prevede l'obbligo di "garantire la partecipazione in contraddittorio del pubblico ministero e dei difensori delle parti direttamente interessate" (seconda subdirettiva); nonche', il divieto di "... utilizzare le dichiarazioni concernenti persone diverse da quelle chiamate a partecipare" (terza subdirettiva). Interpretando la 'ratio' di tali previsioni, il legislatore delegato ha, nell'art. 403 cod. proc. pen., esteso opportunamente il divieto di utilizzabilita' soggettiva a tutte le prove assunte senza la partecipazione dei difensori dei soggetti ad esse interessati, e, quindi, al di la' di quelle consistenti in dichiarazioni, le sole formalmente considerate dalla subdirettiva da ultimo citata. Che la norma del codice sia stata concepita in funzione della salvaguardia del contraddittorio, espressione del piu' generale diritto di difesa, si ricava del resto, oltre che dallo stretto collegamento tra le predette direttive della legge-delega, dall'esame sistematico di altre disposizioni collocate nel titolo VII del libro V del codice, fra cui, in particolare, l'art. 401, primo comma, che prevede la partecipazione necessaria all'udienza "del difensore della persona sottoposta alle indagini"; e dal sesto comma del medesimo articolo, che pone il divieto di "estendere l'assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all'incidente probatorio", salvo, peraltro, quanto previsto dall'art. 402, che prevede la necessaria integrazione del contraddittorio in caso di formale richiesta di estensione dell'incidente ad altri soggetti interessati. La regola di inutilizzabilita' soggettiva implicata dall'art. 403 costituisce dunque una sanzione processuale per la violazione del principio del contraddittorio, in funzione del quale, come si esprime la Relazione al progetto preliminare del codice (p. 99), l'istituto dell'incidente probatorio e' stato "costruito", dal che consegue che la norma in questione in tanto puo' trovare applicazione in quanto non sia stato, nel concreto, assicurato il contraddittorio, che si traduce nella regola della partecipazione del difensore della persona sottoposta alle indagini all'assunzione della prova della cui utilizzazione si discute. - Cfr. S. n. 436/1990. red.: S.P.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 403
- legge-Art. 2 N. 40
- codice di procedura penale-Art. 401, comma 1
- codice di procedura penale-Art. 393, comma 1
- codice di procedura penale-Art. 402
- codice di procedura penale-Art. 396
- codice di procedura penale-Art. 398, comma 2
- codice di procedura penale-Art. 395
Parametri costituzionali
Pronuncia 77/1994Depositata il 10/03/1994
La preclusione all'espletamento dell'incidente probatorio nella fase dell'udienza preliminare - di cui si e' contestata, nel caso, la legittimita' costituzionale - deriva dallo sbarramento temporale posto dalle impugnate norme degli artt. 392 e 393 cod. proc. pen., e non da quelle che disciplinano l'udienza preliminare (art. 416 e ss.) o l'informazione di garanzia (art. 369). Va quindi respinta l'eccezione di inammissibilita' avanzata in base al contrario assunto dall'Avvocatura di Stato. red.: E.M. rev.: S.P.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 393
- codice di procedura penale-Art. 392
Parametri costituzionali
Pronuncia 77/1994Depositata il 10/03/1994
La circostanza che nelle ordinanze di rimessione - con cui si e' sollevata, riguardo alla preclusione dell'incidente probatorio (nella specie per l'espletamento di una perizia) nella fase dell'udienza preliminare, questione di legittimita' costituzionale - non sia stata esplicitata la ricorrenza del requisito (particolare durata della perizia) di cui all'art. 392, comma 2, cod. proc. pen., non puo' tradursi - come ha sostenuto l'Avvocatura di Stato nell'opporre al riguardo eccezione di inammissibilita' - in motivo di irrilevanza. Le perizie richieste nei giudizi 'a quibus' hanno infatti oggetto tale da far presumere che il loro espletamento possa richiedere piu' dei previsti sessanta giorni. red.: E.M. rev.: S.P.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 392
- codice di procedura penale-Art. 393
Parametri costituzionali
- legge-Art. 23
Pronuncia 77/1994Depositata il 10/03/1994
La preclusione all'esperimento dell'incidente probatorio durante l'udienza preliminare - stabilita dagli artt. 392 e 393 cod. proc. pen. col prevedere, rispettivamente, che esso puo' essere richiesto (solo) "nel corso delle indagini preliminari" ed "entro i termini" per la loro conclusione - e' in contraddizione con la continuita' che il legislatore ha assicurato all'attivita' d'indagine, prevedendo che essa possa proseguire sia dopo la richiesta di rinvio a giudizio (art. 419, comma terzo), sia dopo il decreto che dispone il giudizio (art. 430) ed anche nella fase degli atti preliminari al dibattimento, ad istanza di parte e su disposizione del presidente del collegio (art. 467), quando per taluno degli elementi da acquisire insorgono le situazioni di non differibilita' previste dall'art. 392. Tale preclusione, pertanto, si rileva priva di ogni ragionevole giustificazione - quale certo non e' data dalla (peraltro solo relativa) prossimita' del dibattimento - e quindi lesiva del diritto delle parti, siano esse il P.M. o l'imputato, alla prova, prescindendo per quest'ultimo dal fatto se abbia avuto o meno la possibilita', attraverso la comunicazione giudiziaria, di chiedere l'incidente probatorio nella fase delle indagini preliminari, giacche' l'evenienza in questione ben puo' sorgere, per la prima volta dopo la richiesta di rinvio a giudizio. Di conseguenza, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima di tali disposizioni, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nalla fase dell'udienza preliminare. - V. massima precedente. red.: E.M. rev.: S.P.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 393
- codice di procedura penale-Art. 392
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.