Pronuncia 77/1994

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 2 aprile ed il 18 giugno 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Prato nei procedimenti penali a carico di Niccoli Stefano ed altri e Sparacino Giuseppe ed altri, iscritte ai nn. 414 e 478 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nelle Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 35 e 37, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima di tali disposizioni, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 10 marzo 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Ugo Spagnoli

Data deposito: Thu Mar 10 1994 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

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Massime

SENT. 77/94 A. PROCESSO PENALE - INCIDENTE PROBATORIO - IMPOSSIBILITA' DI RICHIEDERLO ED ESEGUIRLO NELLA FASE DELL'UDIENZA PRELIMINARE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO A PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DIRITTO DI DIFESA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER ASSERITA IMPROPONIBILITA' DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - REIEZIONE.

La preclusione all'espletamento dell'incidente probatorio nella fase dell'udienza preliminare - di cui si e' contestata, nel caso, la legittimita' costituzionale - deriva dallo sbarramento temporale posto dalle impugnate norme degli artt. 392 e 393 cod. proc. pen., e non da quelle che disciplinano l'udienza preliminare (art. 416 e ss.) o l'informazione di garanzia (art. 369). Va quindi respinta l'eccezione di inammissibilita' avanzata in base al contrario assunto dall'Avvocatura di Stato. red.: E.M. rev.: S.P.

SENT. 77/94 B. PROCESSO PENALE - INCIDENTE PROBATORIO - IMPOSSIBILITA' DI RICHIEDERLO ED ESEGUIRLO NELLA FASE DELL'UDIENZA PRELIMINARE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO A PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DIRITTO DI DIFESA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER MANCATA ESPLICITAZIONE, NELLE ORDINANZE DI RIMESSIONE, DELLA PARTICOLARE DURATA DELLA RICHIESTA PERIZIA - REIEZIONE.

La circostanza che nelle ordinanze di rimessione - con cui si e' sollevata, riguardo alla preclusione dell'incidente probatorio (nella specie per l'espletamento di una perizia) nella fase dell'udienza preliminare, questione di legittimita' costituzionale - non sia stata esplicitata la ricorrenza del requisito (particolare durata della perizia) di cui all'art. 392, comma 2, cod. proc. pen., non puo' tradursi - come ha sostenuto l'Avvocatura di Stato nell'opporre al riguardo eccezione di inammissibilita' - in motivo di irrilevanza. Le perizie richieste nei giudizi 'a quibus' hanno infatti oggetto tale da far presumere che il loro espletamento possa richiedere piu' dei previsti sessanta giorni. red.: E.M. rev.: S.P.

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 23

SENT. 77/94 C. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO - FINALITA' E NATURA - STRUMENTO ESSENZIALE DEL DIRITTO ALLA PROVA - CASI PER CUI E' PREVISTO.

Nel vigente sistema processuale, l'istituto dell'incidente probatorio e' preordinato a consentire alle parti principali durante la fase delle indagini preliminari l'assunzione di prove indispensabili per l'accertamento dei fatti onde garantire l'effettivita' del loro diritto alle prove che sarebbero altrimenti perdute in tutti quei casi in cui - secondo l'elencazione dell'art. 392 cod. proc. pen. - si prevede che non siano differibili al dibattimento per le condizioni della persona da esaminare o perche' soggette a perdita di genuinita' (lettere da a) a e), o perche' il loro oggetto e' inevitabilmente esposto a modificazione (lettera f), o perche' ricorrono particolari ragioni di urgenza (lettera g)) o, infine, perche' il loro rinvio pregiudicherebbe la concentrazione del dibattimento (comma 2). red.: E.M. rev.: S.P.

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 2

SENT. 77/94 D. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - NON CONSENTITA RICHIESTA DI INCIDENTE PROBATORIO - RICONOSCIUTA VIOLAZIONE, IN MANCANZA DI OGNI RAGIONEVOLE GIUSTIFICAZIONE, DEL DIRITTO DELLE PARTI ALLA PROVA E QUINDI DEI DIRITTI DI AZIONE E DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

La preclusione all'esperimento dell'incidente probatorio durante l'udienza preliminare - stabilita dagli artt. 392 e 393 cod. proc. pen. col prevedere, rispettivamente, che esso puo' essere richiesto (solo) "nel corso delle indagini preliminari" ed "entro i termini" per la loro conclusione - e' in contraddizione con la continuita' che il legislatore ha assicurato all'attivita' d'indagine, prevedendo che essa possa proseguire sia dopo la richiesta di rinvio a giudizio (art. 419, comma terzo), sia dopo il decreto che dispone il giudizio (art. 430) ed anche nella fase degli atti preliminari al dibattimento, ad istanza di parte e su disposizione del presidente del collegio (art. 467), quando per taluno degli elementi da acquisire insorgono le situazioni di non differibilita' previste dall'art. 392. Tale preclusione, pertanto, si rileva priva di ogni ragionevole giustificazione - quale certo non e' data dalla (peraltro solo relativa) prossimita' del dibattimento - e quindi lesiva del diritto delle parti, siano esse il P.M. o l'imputato, alla prova, prescindendo per quest'ultimo dal fatto se abbia avuto o meno la possibilita', attraverso la comunicazione giudiziaria, di chiedere l'incidente probatorio nella fase delle indagini preliminari, giacche' l'evenienza in questione ben puo' sorgere, per la prima volta dopo la richiesta di rinvio a giudizio. Di conseguenza, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima di tali disposizioni, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nalla fase dell'udienza preliminare. - V. massima precedente. red.: E.M. rev.: S.P.