Articolo 498 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 63/2005Depositata il 29/01/2005
Le esigenze di tutela della personalità particolarmente fragile dell'infermo di mente, chiamato a testimoniare nell'ambito di processi penali per reati sessuali, impongono, in base alla stessa 'ratio decidendi' della citata sentenza n. 283 del 1997, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione (restando così assorbito ogni altro profilo di censura), di estendere al maggiorenne infermo di mente la garanzia, prevista per il minore, dall'art. 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale, del ricorso, alle modalità ?protette? di assunzione della prova testimoniale contemplate dalle norme menzionate, quando il giudice ne riscontri in concreto la necessità o l'opportunità. Va pertanto dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima del reato sia effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. - Richiamo della sentenza n. 283/1997 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 498 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentiva al giudice, in tale ipotesi, di procedere direttamente all'esame su domande e contestazioni proposte dalle parti. - Sulla inammissibilità di analoghe questioni per irrilevanza, in quanto sollevate sul presupposto della estensione alla specie della previsione di ricorso all'incidente probatorio - v. ordinanza n. 108/2003; sentenza n. 529/2002, con riferimento alla prospettata estensione della applicazione dell'art. 398, comma 5-bis, cod. proc. pen. al caso di testimonianza del minore nell'ambito di procedimenti per reati diversi da quelli sessuali - e non invece sollevate come nel presente giudizio in un caso nel corso del dibattimento, in un altro caso nel corso di un incidente probatorio ammesso in base alla disciplina in vigore. - In tema di speciali modalità ?protette? di assunzione della prova, v. citate sentenze n. 283/1997, n. 114/2001, n. 529/2002.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 498, comma 4
Parametri costituzionali
Pronuncia 63/2005Depositata il 29/01/2005
La dichiarazione di illegittimità costituzionale che investe sia l'art. 398, comma 5-bis, sia l'art. 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale non dà motivo per intervenire sull'art. 498, comma 4-bis, del medesimo codice, la cui portata si esaurisce nel rendere applicabili in sede di dibattimento, ove una parte lo richieda o il presidente lo ritenga necessario, le modalità di assunzione della prova previste dall'art. 398, comma 5-bis. Infatti una volta investito quest'ultimo dalla presente pronuncia additiva (v. massima A), ne risulta automaticamente ampliato anche l'ambito di applicabilità del comma 4-bis dell'art. 498 del codice di procedura penale. In questi sensi è pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale di quest?ultimo articolo.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 498, comma 4
Parametri costituzionali
Pronuncia 108/2003Depositata il 01/04/2003
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 398, comma 5-bis, e 498, commi 4, 4-bis e 4-ter, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevedono speciali modalità "protette" per l'assunzione della testimonianza della persona minorenne e non le estendono al caso del soggetto adulto affetto da deficit psichico. Infatti la questione risulta priva di attuale rilevanza nel procedimento 'a quo', dovendo il giudicante decidere solo sulla richiesta di procedere ad incidente probatorio, ed avendo lo stesso escluso che ricorrano, nella specie, le condizioni per procedervi sulla base della normativa vigente. - V. precedente citato, sentenza n. 529/2002.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 398, comma 5
- codice di procedura penale-Art. 498, comma 4
- codice di procedura penale-Art. 498, comma 4
- codice di procedura penale-Art. 498, comma 4
Pronuncia 283/1997Depositata il 30/07/1997
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 2 Cost., l'art. 498 cod. proc. pen., nella parte in cui non consente, nel caso di testimone maggiorenne infermo di mente, che il presidente, sentite le parti, ove ritenga che l'esame del teste ad opera delle parti possa nuocere alla personalita' del teste medesimo, ne conduca direttamente l'esame su domande e contestazioni proposte dalle parti, in quanto - posto che la disciplina della testimonianza e delle modalita' per raccoglierla risponde anzitutto all'esigenza di assicurare la genuinita' della prova, ma non puo' essere insensibile all'esigenza di tutelare la persona del teste nel delicato momento in cui e' chiamato a deporre sui fatti e le circostanze dedotti in contraddittorio fra le parti; e che il vigente ordinamento processuale non consente in nessun caso, nell'assunzione della testimonianza di un maggiorenne, di derogare alla regola dell'art. 498 del codice, secondo cui "le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone" (comma 1), e altre domande possono essere rivolte sempre dalle parti (commi 2 e 3) - la garanzia del diritto fondamentale al rispetto della personalita' esige che la stessa regola sia derogabile, non gia' in via generale, bensi' in relazione alla concretezza delle circostanze, nel caso della testimonianza di persona inferma di mente. red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 498
Parametri costituzionali
Pronuncia 45/1996Depositata il 23/02/1996
Sono manifestamente infondate con riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost., le questioni di legittimita' costituzionali dell'art. 498, comma primo, in relazione agli artt. 194, comma terzo e 100, cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede che il difensore della parte civile costituita ritualmente in giudizio possa porre domande al testimone per l'accertamento dei fatti che non ineriscono direttamente alla posizione sostanziale della parte privata dallo stesso difesa - nonche' dell'art. 499, comma quinto, in relazione agli artt. 501, comma secondo e 514, comma secondo, cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede che il testimone, vincolato dall'obbligo del giuramento, possa avvalersi a supporto della propria memoria, a differenza del perito e del consulente tecnico, di atti quali documenti, note scritte e pubblicazioni in particolare rappresentativi del legittimo diritto di cronaca - in quanto: relativamente alla prima disposizione, non sussiste la denunziata preclusione, come risulta dall'art. 499, comma sesto, che prevede esclusivamente il requisito della "pertinenza" delle domande, sul quale esplica il potere di vigilanza, nei confronti di tutte le parti, il presidente del collegio o il pretore; relativamente alla seconda disposizione, sussiste evidente diversita' fra la posizione del testimone, il quale deve riferire su fatti in base a ricordi personali e puo' soltanto - con previsione derogatoria - consultare documenti di provenienza propria, e quella del perito o del consulente tecnico, che devono rispondere a quesiti di ordine tecnico. red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 499, comma 5
- codice di procedura penale-Art. 498, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.