Pronuncia 63/2005

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Valerio ONIDA; Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 498, commi 4-bis e 4-ter, e 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze del 17 giugno 2003 del Tribunale di Biella e del 10 dicembre 2003 del GIP del Tribunale di Ariano Irpino, iscritte, rispettivamente, al n. 677 del registro ordinanze 2003 e al n. 193 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2003 e n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2004. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 7 luglio 2004 il Giudice relatore Valerio Onida.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice possa provvedere nei modi ivi previsti all'assunzione della prova ove fra le persone interessate ad essa vi sia un maggiorenne infermo di mente, quando le esigenze di questi lo rendano necessario od opportuno; b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima del reato sia effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico; c) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 498, comma 4-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, dal Tribunale di Biella con l'ordinanza in epigrafe (r.o. n. 677 del 2003). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005. F.to: Valerio ONIDA, Presidente e Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2005. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Valerio Onida

Data deposito: Sat Jan 29 2005 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ONIDA

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Massime

SENT. 63/05 A. PROCESSO PENALE - PROVA TESTIMONIALE - TESTIMONE MAGGIORENNE INFERMO DI MENTE, PERSONA OFFESA DAL REATO - POSSIBILITÀ DI ESAME “PROTETTO” SECONDO L’APPREZZAMENTO DEL GIUDICE - MANCATA PREVISIONE - LESIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DEI DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AL TESTE MINORENNE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.

Le esigenze di tutela della personalità particolarmente fragile dell'infermo di mente, chiamato a testimoniare nell'ambito di processi penali per reati sessuali, impongono, in base alla stessa 'ratio decidendi' della citata sentenza n. 283 del 1997, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione (restando così assorbito ogni altro profilo di censura), di estendere al maggiorenne infermo di mente la garanzia, prevista per il minore infrasedicenne dall'art. 398, comma 5-bis (richiamato dall'art. 498, comma 4-bis) del codice di procedura penale, del ricorso, alle modalità “protette” di assunzione della prova testimoniale contemplate dalle norme menzionate, quando il giudice ne riscontri in concreto la necessità o l'opportunità. Va pertanto dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice possa provvedere nei modi ivi previsti all'assunzione della prova ove fra le persone interessate ad essa vi sia un maggiorenne infermo di mente, quando le esigenze di questi lo rendano necessario od opportuno. - Richiamo della sentenza n. 283/1997 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 498 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentiva al giudice, in tale ipotesi, di procedere direttamente all'esame su domande e contestazioni proposte dalle parti. - Sulla inammissibilità di analoghe questioni per irrilevanza, in quanto sollevate sul presupposto della estensione alla specie della previsione di ricorso all'incidente probatorio - v. ordinanza n. 108/2003; sentenza n. 529/2002, con riferimento alla prospettata estensione della applicazione dell'art. 398, comma 5-bis, cod. proc. pen. al caso di testimonianza del minore nell'ambito di procedimenti per reati diversi da quelli sessuali - e non invece sollevate come nel presente giudizio in un caso nel corso del dibattimento, in un altro caso nel corso di un incidente probatorio ammesso in base alla disciplina in vigore. - In tema di speciali modalità “protette” di assunzione della prova, v. citate sentenze n. 283/1997, n. 114/2001, n. 529/2002.

SENT. 63/05 B. PROCESSO PENALE - PROVA TESTIMONIALE - TESTIMONE MAGGIORENNE INFERMO DI MENTE, PERSONA OFFESA DAL REATO - POSSIBILITÀ DI ESAME, SU RICHIESTA DELLA PERSONA O DEL SUO DIFENSORE, MEDIANTE L’USO DI UN VETRO SPECCHIO UNITAMENTE AD UN IMPIANTO CITOFONICO - MANCATA PREVISIONE - LESIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DEI DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AL TESTE MINORENNE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Le esigenze di tutela della personalità particolarmente fragile dell'infermo di mente, chiamato a testimoniare nell'ambito di processi penali per reati sessuali, impongono, in base alla stessa 'ratio decidendi' della citata sentenza n. 283 del 1997, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione (restando così assorbito ogni altro profilo di censura), di estendere al maggiorenne infermo di mente la garanzia, prevista per il minore, dall'art. 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale, del ricorso, alle modalità “protette” di assunzione della prova testimoniale contemplate dalle norme menzionate, quando il giudice ne riscontri in concreto la necessità o l'opportunità. Va pertanto dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima del reato sia effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. - Richiamo della sentenza n. 283/1997 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 498 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentiva al giudice, in tale ipotesi, di procedere direttamente all'esame su domande e contestazioni proposte dalle parti. - Sulla inammissibilità di analoghe questioni per irrilevanza, in quanto sollevate sul presupposto della estensione alla specie della previsione di ricorso all'incidente probatorio - v. ordinanza n. 108/2003; sentenza n. 529/2002, con riferimento alla prospettata estensione della applicazione dell'art. 398, comma 5-bis, cod. proc. pen. al caso di testimonianza del minore nell'ambito di procedimenti per reati diversi da quelli sessuali - e non invece sollevate come nel presente giudizio in un caso nel corso del dibattimento, in un altro caso nel corso di un incidente probatorio ammesso in base alla disciplina in vigore. - In tema di speciali modalità “protette” di assunzione della prova, v. citate sentenze n. 283/1997, n. 114/2001, n. 529/2002.

SENT. 63/05 C. PROCESSO PENALE - PROVA TESTIMONIALE - TESTIMONE MAGGIORENNE INFERMO DI MENTE, PERSONA OFFESA DAL REATO - POSSIBILITÀ DI ESAME “PROTETTO” - MANCATA PREVISIONE - CONTESTUALE PRONUNCIA ADDITIVA CHE AMPLIA LE MODALITÀ DI ASSUNZIONE DELLA PROVA - QUESTIONE SOLLEVATA IN RELAZIONE A DISPOSIZIONE LA CUI PORTATA SI ESAURISCE NEL RENDERE APPLICABILE IN SEDE DI DIBATTIMENTO LA NORMA INVESTITA DA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - AUTOMATICO AMPLIAMENTO DELLA NORMA CENSURATA - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale che investe sia l'art. 398, comma 5-bis, sia l'art. 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale non dà motivo per intervenire sull'art. 498, comma 4-bis, del medesimo codice, la cui portata si esaurisce nel rendere applicabili in sede di dibattimento, ove una parte lo richieda o il presidente lo ritenga necessario, le modalità di assunzione della prova previste dall'art. 398, comma 5-bis. Infatti una volta investito quest'ultimo dalla presente pronuncia additiva (v. massima A), ne risulta automaticamente ampliato anche l'ambito di applicabilità del comma 4-bis dell'art. 498 del codice di procedura penale. In questi sensi è pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale di quest’ultimo articolo.

Parametri costituzionali