Articolo 54-ter - CODICE PROCEDURA PENALE
(Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalita' organizzata).
Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54-bis riguarda taluno dei reati indicati ((negli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,)) se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottati. (28)
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